Note da G.U. all’art.119
Note da G.U. all’art.126
Dalla G.U. n. 294 del 16-12-1999 – S.O. 220/E
omissis
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Art. 32.
(Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 èinserito il seguente:
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell’unitàsanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui èsubordinata la conferma o la revisione della patente di guida”;
b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica èintegrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, èinserito il seguente:
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piùbrevi indicati sul certificato di idoneità”.