Legge 22 marzo 2001, n.85 -Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31-03-2001

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. omissis2
Art. 2. omissis
Art. 3. Modifica all’articolo 119 del nuovo codice della strada
1. Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: “medici specialisti” sono inserite le seguenti: “nell’area della diabetologia e malattie del ricambio”
Art. 4. omissis
Art. 5. omissis
Art. 6. omissis
Art. 7. omissis
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 22 marzo 2001 CIAMPI
N O T E: (dalla G.U.)
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota all’art. 3, comma 1:
Il testo vigente dell’art. 119, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.), come modificato dalla presente legge e’ il seguente:
“Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.”
(Omissis).

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