Legislazione comunitaria in vigore Documento 391L0439

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 24/08/1991 PAG. 0001 – 0024

Modifiche successive:
Modificato da 194N
Modificato da 394L0072 (GU L 337 24.12.94 pag.86)
Modificato da 396L0047 (GU L 235 17.09.96 pag.1)
Modificato da 397L0026(GU L 150 07.06.97 pag.41)

Testo:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITà EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 75,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione;
considerando che una prima tappa in questo senso è stata compiuta con la prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria(4), che ha definito il modello comunitario di patente nazionale e il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali nonché la sostituzione della patente di quei titolari che trasferiscono la loro residenza normale o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro; che si devono proseguire i progressi compiuti in tal senso;
considerando che è opportuno adattare il modello comunitario di patente nazionale definito dalla direttiva 80/1263/CEE per tener conto segnatamente dell’armonizzazione delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione delle patenti sia all’interno che all’esterno della Comunità;
considerando che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida;
considerando che l’articolo 3 della direttiva 80/1263/CEE stabilisce che le disposizioni definitive volte a generalizzare nella Comunità le categorie di veicoli di cui all’articolo medesimo, devono essere adottate senza possibilità di deroga, come pure le condizioni di validità delle patenti di guida;
considerando che è opportuno prevedere la possibilità di suddividere tali categorie di veicoli per permettere segnatamente di accedere gradualmente alla guida dei medesimi al fine della sicurezza stradale e per tener conto delle situazioni nazionali esistenti;
considerando che occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l’accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche;
considerando che l’articolo 10 della direttiva 80/1263/CEE prevede una maggiore armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida; che a tal fine occorre definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, nonché strutturare
l’esame di guida in funzione di questi concetti e ridefinire le norme minime riguardo ai requisiti fisici e psichici della guida di detti veicoli;
considerando che le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l’obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell’integrazione europea;
considerando inoltre che, per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Articolo 2
1. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello che figura nell’allegato I le modifiche necessarie per l’elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 3
1. La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A
-motocicli, con o senza sidecar;
categoria B
-autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
-complessi composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 kg e in cui la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
categoria B + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C
-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D
-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
2. Nell’ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;
sottocategoria A1
-motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima di 11 kW;
sottocategoria B1
-veicoli a motore a tre e a quattro ruote;
sottocategoria C1
-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg senza peraltro eccedere 7 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
sottocategoria C1 + E
-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
sottocategoria D1
-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
sottocategoria D1 + E
-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:
-la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
-il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo s’intende:
-per “veicolo a motore”, ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
-per “triciclo” e “quadriciclo”, ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella categoria B, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie.
Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose in materia di massa a vuoto e prevederne altre concernenti, per esempio, la cilindrata massima o la potenza;
-per “motociclo”, ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o, se il veicolo è munito di motore termico di propulsione, di cilindrata superiore a 50 cm3. Il sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;
-per “autoveicolo”, un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
-per “trattore agricolo o forestale”, ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
4. Previa consultazione della Commissione e sempreché ne sia fatta menzione sulla patente, gli Stati membri possono derogare alle velocità indicate al paragrafo 3, secondo e terzo trattino, a condizione di stabilire velocità inferiori.
5. Per la sottocategoria A1, gli Stati membri possono imporre norme restrittive complementari.
6. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per minorati fisici.

Articolo 4
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’articolo 7 verrà effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 5
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a)la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b)la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a)la patente convalidata per le categorie C + E o D + E è convalidata anche per guidare complessi della categoria B + E;
b)la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.
3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:
a)i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;
b)i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.
4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:
a)di autoveicoli della categoria D1 (non oltre 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, e una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b)di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato.

Articolo 6
1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a)16 anni:
-per la sottocategoria A1
-per la sottocategoria B1
b)18 anni:
-per la categoria A; tuttavia, l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/
peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata all’acquisizione di un’esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;
-per le categorie B, B + E;
-per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(5).
c)21 anni:
-per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE)
n. 3820/85.
2. Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie A, B e B + E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, ultima frase.
3. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.

Articolo 7
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
a)al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b)alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida che esso rilascia.
3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’allegato III, quando
tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

Articolo 8
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.
5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest’ultimo potrà non applicare le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 10
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equipollenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all’attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all’articolo 3.
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 11
Cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva e su proposta della Commissione, il Consiglio esamina le disposizioni nazionali relative alle sottocategorie facoltative eventualmente create in conformità dell’articolo 3, ai fini della loro armonizzazione o della loro soppressione.

Articolo 12
1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1996.
2. Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate del riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.

Articolo 13
La direttiva 80/1263/CEE è abrogata a decorrere dal
1o luglio 1996.

Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.
Per il ConsiglioIl PresidenteH. VAN DEN BROEK

(1)GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 1.
(2)GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 40.
(3)GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 21.
(4)GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(5)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA
…….. omissis

ALLEGATO II
I.CONOSCENZE, CAPACITà E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO
…………………. omissis

394L0072
Direttiva 94/72/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 PAG. 0086 – 0086
Edizione speciale finlandese….: Capitolo 7 Tomo 5 PAG. 188
Edizione speciale svedese…/ Capitolo 7 Tomo 5 PAG. 188
Testo:
DIRETTIVA 94/72/CE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica di Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1) (denominato ” atto di adesione del 1994 “), in particolare l’articolo 169,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il modello di patente di giuda rilasciato in Finlandia e in Svezia consiste in un documento plastificato; che, in attesa dell’esame dell’eventuale introduzione di un altro modello comunitario di patente di guida, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dovrebbero essere autorizzati a continuare a rilasciare delle patenti di guida secondo il loro attuale modello fino al 31 dicembre 1997; che pertanto è opportuno modificare la direttiva 91/439/CEE (2);
considerando che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell’adesione, le misure di cui all’articolo 169 dell’atto di adesione e che tali misure si applicano subordinatamente all’entrata in vigore di detto trattato e ciò alla data di entrata in vigore dello stesso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE è aggiunta la seguente frase:
” Tuttavia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia possono continuare a rilasciare le patenti di guida nel loro modello attuale sino al 31 dicembre 1997. ”

Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. KINKEL

(1) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.
(2) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1.
Fine del documento 394L0072
Documento fornito in: 27/07/1998
396L0047
Direttiva 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 PAG. 0001 – 0005
Testo: DIRETTIVA 96/47/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 189 C del trattato (3),
considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (4), prevede che le patenti nazionali di guida siano istituite secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I della direttiva medesima;
considerando che è opportuno introdurre un’alternativa al suddetto modello per tener conto delle prassi esistenti e per soddisfare le richieste di taluni Stati membri;
considerando che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, è opportuno garantire la compatibilità e l’interoperabilità delle patenti stesse nell’insieme della Comunità; che occorre a tal fine evitare l’introduzione, a titolo individuale, di tecnologie informatizzate nel modello comunitario di patente, mantenendo nel contempo sul medesimo uno spazio per l’eventuale introduzione successiva di un microprocessore o di un dispositivo informatizzato equivalente;
considerando che occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di menzionare, in un apposito spazio, informazioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale, subordinate però al consenso scritto specifico dell’interessato;
considerando che, per quanto riguarda le specificazioni tecniche del modello comunitario di patente di guida, la presente direttiva si basa sul nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica, poiché stabilisce l’ambito generale delle specificazioni, lasciando alle procedure di normalizzazione industriale il compito di disciplinarne le disposizioni specifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le parole “o I bis” dopo le parole “allegato I”;
2) all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
“4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, i modelli definiti negli allegati I e I bis non possono contenere dispositivi elettronici informatici.”;
3) è aggiunto l’allegato I bis, riportato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione con la Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.
Per il Consiglio Il Presidente I. YATES
(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1996, pag. 4 e GU n. C 54 del 23. 2. 1996, pag. 5.
(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 22 e GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 120 del 24. 4. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 giugno 1996 (GU n. C 181 del 24. 6. 1996, pag. 16).
(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/72/CE (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 86).

ALLEGATO
“ALLEGATO I bis DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
(Modello alternativo al modello dell’allegato I)
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura “patente di guida” stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
B: Belgio DK: Danimarca D: Germania GR: Grecia E: Spagna F: Francia IRL: Irlanda I: Italia L: Lussemburgo NL: Paesi Bassi A: Austria P: Portogallo FIN: Finlandia S: Svezia UK: Regno Unito d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
c) designazione dell’autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
e) la dicitura “modello delle Comunità europee” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura “patente di guida” nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Permiso de Conduccion
Koerekort
Fuehrerschein
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadunas Tiomana
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Conducao
Koerkort;
f) colori di riferimento:
– blu: Pantone Reflex Blue,
– giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
– codici da 1 a 99: codici comunitari armonizzati;
– codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l’eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell’applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l’eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.
Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l’aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l’uso del modello come patente di guida.
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).
Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
3. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest’ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

Fine del documento 396L0047

397L0026
Direttiva 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 07/06/1997 PAG. 0041 – 0043
Testo:

DIRETTIVA 97/26/CE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 C del trattato (3),
(1) considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (4) dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis e che debbano indicare le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare;
(2) considerando che detti allegati I e I bis prevedono che le eventuali diciture aggiuntive o restrittive sono indicate in forma codificata;
(3) considerando che i codici e i sottocodici riguardanti le condizioni di rilascio disciplinate dalla direttiva 91/439/CEE si applicano su tutto il territorio della Comunità;
(4) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessaria un’azione comunitaria al fine di permettere la comprensione e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida e di facilitare la libera circolazione delle persone, evitando i problemi pratici che i conducenti, le imprese di trasporto su strada, le amministrazioni e gli agenti di controllo dovrebbero affrontare nel caso d’introduzione di codici divergenti negli Stati membri;
(5) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per permettere l’adeguamento degli aspetti tecnici dei codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati I e I bis e l’adeguamento degli allegati II e III della direttiva 91/439/CEE;
(6) considerando che, in occasione della presente modifica, occorre, ai fini della chiarezza e della conformità con la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), adeguare la definizione della dicitura “motociclo” per quanto riguarda la velocità per costruzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) all’articolo 3, paragrafo 3:
a) al secondo trattino, l’indicazione “50 km/h” è sostituita da “45 km/h”;
b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
“- per “motociclo”, ogni veicolo a due ruote, con o senza side-car, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.”
2) sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 7 bis
1. è definita, secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55.
Si segue la stessa procedura anche per decidere se l’utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.
2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter.
Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per la patente”, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.”;
3) all’allegato I, punto 2, pagina 4 della patente, e nell’allagato I bis, punto 2, pagina 2 della patente, lettera a), rubrica 12, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
“- codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati
01 Correzione della vista
02 Protesi auditiva/aiuto alla comunicazione
03 Protesi/ortosi degli arti
04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità
05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche
10 Cambio di velocità adattato
15 Frizione adattata
20 Sistema di frenatura adattato
25 Sistema di accelerazione adattato
30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati
35 Dispositivi di comando adattati
40 Sistema di direzione adattato
42 Retrovisore/i adattato/i
43 Sedile del conducente adattato
44 Adattamenti del motociclo
45 Motociclo unicamente con side-car
50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio
51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione
55 Combinazione di adattamenti del veicolo
70 Cambio della patente n. . . . rilasciata da . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
71 Duplicato della patente n. . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
72 Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 kW (A1)
73 Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)
74 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7500 kg (C1)
75 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)
76 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)
77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E)
78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (Allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)
79 (. . .) Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1 della direttiva”

Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO

(1) GU n. C 110 del 16. 4. 1996, pag. 7 e
GU n. C 31 del 31. 1. 1997, pag. 3.
(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 1996 (GU n. 277 del 23. 9. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU n. C 69 del 5. 3. 1997, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997).
(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/47/CE (GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 1).
(5) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 1994.
Fine del documento 397L0026

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