Legge Regionale n. 38 del 9-12-1987 Regione Marche
Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia
e malattie del ricambio.
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Marche
N. 129
del 11 dicembre 1987
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario di governo ha apposto il visto
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La presente legge disciplina l' istituzione ed il
funzionamento dei centri di diabetologia e malattie
del ricambio della regione allo scopo di potenziare
le attività di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione
di tali patologie.
2. I centri esistenti e quelli da istituire in base alla
presente legge sono organizzati secondo principi
unitari in materia di determinazione dell' organico,
dei metodi di indagine clinica e dei criteri di diagnosi
e terapia.
ARTICOLO 2
1. Negli stabilimenti ospedalieri delle unità sanitarie
locali nn. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22
e 24 sono istituiti i centri di diabetologia e malattie
del ricambio con funzioni di:
a) ospedale diurno;
b) attività ambulatoriale;
c) consulenza interna ed esterna;
d) assistenza domiciliare.
2. L' attuale struttura ospedaliera dell' istituto nazionale
di ricerca e cura per gli anziani( INRCA) di
Ancona costituisce centro di riferimento per tutte
le attività svolte in materia nella regione. A questo
fine i rapporti intercorrenti tra USL ed INRCA sono
regolati da apposita convenzione.
3. Nell' ambito dell' USL 12 è individuato altresì un
centro regionale di diabetologia pediatrica all' interno
della divisione di pediatria
ARTICOLO 3
1. I centri di diabetologia e malattie del ricambio
di cui al DPR 11 febbraio 1961, n. 249 sono gestiti
dalle unità sanitarie locali come servizi collegati
con le strutture dell' area medica, laddove non esistano
reparti specialistici, dello stabilimento ospedaliero
e, su base dipartimentale, con le altre
strutture sanitarie del territorio.
ARTICOLO 4
1. L' organico dei centri di diabetologia e malattie
del ricambio di cui all' articolo 2, comma 1, è costituito
da un aiuto corresponsabile ospedaliero, da un
assistente medico, da un assistente sanitario e da
un dietista.
2. Al fine di rendere operativi i centri istituiti con
la presente legge, la giunta regionale, nell' ambito
del programma annuale di deroghe previsto dalla
normativa vigente, autorizza le USL previste nell' articolo
2 ad assumere il personale necessario.
ARTICOLO 5
1. La Regione, sentito il comitato regionale di cui
all' articolo 10 e tenuto conto degli indirizzi fissati dallo
Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 16 marzo
1987, n. 115, determina, nella legge di approvazione
del piano sanitario regionale, le misure idonee per
la predisposizione da parte delle unità sanitarie locali
competenti:
a) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte
al diebete mellito;
b) di un programma di screening su tutte le donne
in stato di gravidanza;
c) delle iniziative di educazione sanitaria sul tema
della malattia diabetica rivolte alla globalità della
popolazione.
2. Per la realizzazione di tali interventi le USL si
avvalgono dei centri di diabetologia e malattie del
ricambio, in coordinamento con i servizi territoriali
di medicina scolastica e sportiva.
ARTICOLO 6
1. Nell' ambito degli interventi fissati dall' articolo
5, terzo comma, della legge 115/ 87, i centri, per le
finalità di cui all' articolo 1, provvedono in particolare:
a) alla elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici
in campo diabetologico;
b) al monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale;
c) alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
d) alla cura ed al controllo periodico del diabetico;
e) alla distribuzione gratuita di specifici presidi diagnostici
e terapeutici;
f) alla educazione alimentare del soggetto diabetico
e dismetabolico;
g) alla elaborazione di proposte in ordine all' aggiornamento
ed alla riqualificazione del personale.
2. Nell' espletamento dei loro compiti i centri privilegiano
l' educazione e l' autocontrollo domiciliare
del diabetico attraverso l' utilizzo di idonee strutture
ambulatoriali.
ARTICOLO 7
1. Nell' ambito dell' attività di formazione del personale
operante nelle USL la Regione predispone
corsi di formazione ed aggiornamento sul tema del
diabete e delle malattie del ricambio, utilizzando anche
i centri di cui alla presente legge.
ARTICOLO 8
1. Le USL forniscono ai soggetti affetti da diabete
mellito una tessera personale secondo il modello
prescritto dall' articolo 4 della legge 115/ 1987.
2. Nell' ambito dello stabilimento ospedaliero presso
il quale è istituito il centro, i pazienti di diabete
e malattie del ricambio trovano ricovero nei reparti
dell' area funzionale medica. E' comunque vietata la
collocazione dei pazienti stessi in servizi autonomi.
ARTICOLO 9
1. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge la giunta regionale predispone un
apposito programma di interventi per l' attuazzione
delle finalità stabilite dalla legge 115/ 1987.
2. Il programma di interventi costituisce progetto -
obiettivo ai sensi della legge 23 ottobre 1985, n. 595
e, nell' ambito della programmazione regionale, è lo
strumento attuativo del piano sanitario regionale per
gli interventi operativi e promozionali indicati dagli
articoli 1 e 7 della legge 115/ 1987, nonchè per gli
orientamenti alle USL, ai sensi dell' articolo 2 della
medesima legge 115/ 1987.
ARTICOLO 10
1. Al fine di coordinare l' attività di assistenza nel
settore delle malattie diabetologiche e del ricambio,
la giunta regionale si avvale di un apposito comitato
regionale, così composto:
a) dal responsabile della struttura prevista dall' articolo
2, comma 2;
b) dai responsabili dei centri di diabetologia e malattie
del ricambio di cui all' articolo 2, commi 1 e 3;
c) da un rappresentante dell' università ;
d) da quattro medici di base designati dagli ordini
dei medici;
e) da un rappresentante dell' associazione per la tutela
del diabetico.
2. Il comitato, nominato dal presidente della giunta
regionale, elegge tra i suoi membri un referente
ed un segretario.
3. Il comitato resta in carica per tre anni ed ha
il compito di:
a) formulare proposte per le attività di prevenzione,
diagnosi, terapia e riabilitazione nel territorio
anche in direzione di una ricerca finalizzata;
b) elaborare proposte in ordine alla formazione, qualificazione
ed aggiornamento del personale medico
e paramedico;
c) proporre iniziative di educazione sanitaria rivolte
ai soggetti e finalizzate al raggiungimento dell' autogestione
della malattia attraverso la loro collaborazione
con i servizi socio - sanitari territoriali.
ARTICOLO 11
1. Le unità sanitarie locali per realizzare le finalità
di cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione
e dell' aiuto delle famiglie dei diabetici e
delle associazioni di volontariato nelle forme e nei
limiti previsti dalla LR 13 dicembre 1982, n. 45.
ARTICOLO 12
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si provvede con le somme che saranno
assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle
disponibilità recate dalla legge 16 marzo 1987, nº
115.
2. Il consiglio regionale nel provvedimento di ripartizione
delle quote spettanti alle USL sul fondo
sanitario regionale può stabilire risorse aggiuntive
mediante quote vincolate del fondo medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 9 dicembre 1987
Riferimenti Normativi Passivi
Testo modificato da:
Legge Regionale MARCHE Numero 48 del 1995 Articolo 13
Testo modificato da:
Legge Regionale MARCHE Numero 14 del 1996
Testo modificato da:
Legge Regionale MARCHE Numero 14 del 1996 Articolo 1
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