Legge Regionale n°14 del 22/03/1999
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 (Finalita’)
1. - La Regione Toscana, in attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" riconosce il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale.
2. - Per fronteggiare la malattia del diabete mellito la Regione Toscana si propone di attuare interventi rivolti:
a) alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’adeguata terapia del diabete e delle sue complicanze;
b) alla realizzazione di attivita’ mirate di educazione sanitaria;
c) alla definizione di una organizzazione idonea ad assicurare
all’utente un percorso assistenziale certo e coordinato su tutto il territorio regionale;
d) allo sviluppo di azioni sinergiche tra i centri specialistici, la medicina e la pediatria di base e le associazioni di volontariato;
e) al monitoraggio epidemiologico.
3. - Le strutture organizzative, nonche’ gli interventi di loro competenza cosi’ come disciplinati dalla LR 30 settembre 1998, n. 72 "Norme sulle procedure e gli strumenti della programmazione sanitaria e sull’organizzazione del servizio sanitario regionale" e dall’azione programmata di cui all’art. 2 della presente legge, erogano agli utenti prestazioni uniformi su tutto il territorio regionale, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attivita’ di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.
Art. 2 (Disposizioni programmatiche)
1. - Gli strumenti organizzativi e tecnici finalizzati al raggiungimento degli interventi di cui all’art. 1, comma 2, sono disciplinati con specifica Azione programmata di rilievo regionale da adottare nell’ambito del piano sanitario regionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, della LR 2 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina sull’organizzazione e funzionamento delle Unita’ Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del DL 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni" e dell’art. 9 della LR 72/98.
2. - La costituzione, composizione e funzioni della Commissione regionale per le attivita’ diabetologiche sono disciplinati nell’ambito della specifica azione programmata di cui al comma 1.
Art. 3 (Abrogazioni)
1. - La legge regionale 12 agosto 1989, n. 49 "Norme concernenti la prevenzione e la cura dei diabete mellito" e’ abrogata.
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Marcucci (incaricata con DPGR n. 221/15.6.95)
Firenze, 22 marzo 1999
La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio Regionale il 17.2.99 ed e’ stata vistata dal Commissario del Governo il 17.3.99
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