LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 – G.U. n° 71 del 26/3/87
Finalmente, grazie al determinante contributo di un’associazione Toscana, che riusciva a sensibilizzare alcuni influenti parlamentari presenti nella regione una settimana prima dello scioglimento delle Camere, per un convegno,, la proposta di legge, gia’ approvata dalla Camera dei Deputati, viene approvata definitivamente dal Senato due giorni prima della chiusura della legislatura ” 8.1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali. ” Il testo completo è nella sezione Leggi, dal menù principale.