ATTO COSTITUTIVO DELLA F.D.G. REGISTRATO A PADOVA IL 22/1/1981 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI:

A.G.D. Regione Veneto rappresentata dal sig. BERTI Paolo
A.G.D. Friuli Venezia Giulia rappresentato dal Sig. GELLETTI Nereo
A.G.D. Provincia Bolzano rappresentata dal Sig. GRIMALDI Lamberto

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE – E’ costituita la Federazione Nazionale delle Associazioni per l’assistenza ai Giovani Diabetici denominata F.D.G.
Art.2 SEDE FEDERALE – La sede legale della Federazione e’ stabilita in Padova, Via san Massimo n°59
Art.3 SCOPI FEDERALI – La federazione promuove gli scambi di informazioni fra le Associazioni Regionali aderenti che gestiscono le proprie iniziative in piena autonomia. Tutela gli interessi di queste ultime stimolando lo sviluppo della divulgazione scientifica e della diffusione di informazioni ai giovani diabetici, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e privati ed al pubblico. La Federazione sollecita altresì autorità legislative, amministrative e sanitarie a tutte le misure volte al miglioramento dell’assistenza ai giovani diabetici.
Art.4 ORGANI FEDERALI: Assemblea Generale – è costituita dai rappresentanti delle associazioni federate che sono rappresentate regionalmente in misura di due membri in regola con il versamento delle quote annuali.
Consiglio Federale – E’ eletto dall’Assemblea come sopra costituita. E’ composto da 5 membri che sono rielegibili. I membri del Consiglio restano in carica per un periodo di tre anni; il Consiglio Federale ha facoltà di assegnare ai suoi componenti compiti ed incarichi specifici.
Presidente – E’ eletto dal Consiglio Federale nel proprio ambito per un periodo di 3 anni come pure il Vice Presidente e sono rielegibili.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – è costituito da tre revisori dei conti nominati dall’Assemblea. I membri durano in carica 3 anni.
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – E’ eletto dal Consiglio al di fuori del proprio ambito ed è rielegibile.
Le cariche rappresentative della Federazione sono affidate esclusivamente a genitori di giovani diabetici o ai giovani diabetici.
Art.5 RIUNIONE DEGLI ORGANI – l’Assemblea Generale è convocata con avviso scritto contenente le date ed il luogo della doppia convocazione e l’ordine del giorno almeno un mese prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. La convocazione in sede ordi naria spetta al Presidente e deve essere effettuata almeno una volta all’anno. In sede straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Federale ovvero da 1/3 dei membri dell’Assemblea stessa. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
L’ASSEMBLEA delibera sugli argomenti all’O.d.G. mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti. All’Assemblea spetta l’elezione dei membri del Consiglio Federale, l’approvazione del bilancio annuale e del rapporto annuale predi sposto dal Consiglio Federale.
IL CONSIGLIO FEDERALE è l’organo esecutivo dell’ Assemblea, provvede all’attuazione degli scopi sociali, redige i bilanci federali preventivi e consuntivi, adotta in genere tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento della Federazione.
IL PRESIDENTE ha la rappresentanza legale, a tutti gli effetti, della Federazione di fronte a terzi ed anche in giudiio.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI esercita il controllo sulla gestione economica della Federazione e ne riferisce all’assemblea.
Art.6 MEZZI DELLA FEDERAZIONE – I mezzi di finanziamento della Federazione sono costituiti:
1°) da quote versate dalle Associazioni Regionali aderenti in misura di una quota per associazione regionale. La misura minima è fissata annualmente dall’Assemblea.
2°) da contributi straordinari o atti di liberalità effettuati direttamente in favore della Federazione ovvero da chiunque altro a qualsiasi titolo
Art.7 Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’assemblea Generale, appositamente convocata, con la presenza di almeno 2/3 dei membri ed a maggioranza semplice.
Art.8 Qualora nell’ambito della stessa regione esistano piu’ associazioni parteciperanno all’assemblea della federazione i due membri eletti dalle associazioni nell’ambito regionale.
Art.8 REQUISITI PER L’ADESIONE ALLA F.D.G. – ogni associazione e/o federazione regionale deve essere costituita e regolarmente registrata con atto notarile e deve perseguire scopi e finalità non in contrasto con l’art.3 del presente statuto.
Art.10 Foro competente è quello di legge. Per quant’altro non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile

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