MINISTERO TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione
DIREZIONE CENTRALE IV – DIVISIONE 46 – PROT.N°9672/4632GEN
Circolare D.G. N° 4 D.C.IV N°A3 (Informazioni a cura FDG – Federazione nazionale Diabete Giovanile)
Oggetto:Decreto Ministeriale 16/10/1998 (G.U. 30/1198 Serie Generale 280) recante: “Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validitàdella patente di guida per i veicoli a motore”
Sulla G.U. del 30/11/1998 Serie Generale n. 280 èstato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1998 recante. Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico—fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validitàdella patente di guida per i veicoli a motore” – (all. 1).
Detto decreto ribadisce l’osservanza della direttiva 91/439/CEE, allegato III, punti 10 e 10.1 in materia di requisiti psico-fisici richiesti per i candidati o conducenti affetti da patologia diabetica; tali punti sono del resto riportati nel testo del decreto.
Pertanto ai fini di una corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale in esame, e quindi della disciplina comunitaria, si precisa che la disposizione contenuta nell ultimo capoverso dell’art. 1 che recita:
“La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare”.
si applica esclusivamente alle patenti di guida del “gruppo 2”. ossia alle categorie c.d. superiori (C. C1 D Dl. E).
Con la presente si coglie pure l’occasione per ribadire, come giàdiramato dalla scrivente con nota prot. 9289/4630 del 14/11/1995 (all 2), che nel caso di rilascio di patenti o conferma di validitàdelle stesse per periodi inferiori a quelli previsti dell’art 126 del codice della strada (in relazione alle diverse categorie o all’età del conducente) la competenza èdelle Commissioni Mediche Locali. (Informazioni a cura FDG – Federazione nazionale Diabete Giovanile)
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Grazie alla lotta da parte della F.d.G., questa non è più valida