DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Roma, 07.02.2000
U.di G. Motorizzazione e sicurezza
del trasporto terrestre
Unita’ Operativa
MOT. 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA

Prot n. 317/4632 GEN
Circolare U.d.G. n. A5
AL MINISTERO DELLA SANITA’
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
V. DELLA 5. NEVADA, 60
00144 ROMA
AL MINISTERO DELLA
DIFESA
DIREZIONE GENERALE
SANITA’ MILITARE
VIA S. STEFANO ROTONDO, 4
00184 ROMA
AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE CENTRALE SANITA’
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DI SANITA’
VIA CIMAZZA, 30
00184 ROMA
AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE SANITARIA
PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA DEL VIMINALE, 1
00184 ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO MEDICO
CENTRALE DEL LAVORO
VIA NAZIONALE, 46
00184 ROMA
ALLA DIREZIONE SANITA’
AMBIENTE E ISPETTORATO
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
VIA PIGAFETTA
00154 ROMA
AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA SANITA’
LORO SEDI
ALLE COMMISSIONI MEDICHE
LOCALI
LORO SEDI
AL SERVIZIO INFORMATICO
M.C.T.C – INF. 2
SEDE
ALL’U.C.O.
SEDE
AI COORDINATORI
LORO SEDI
AGLI UFFICI PROVINCIALI
M.C.T.C.
LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
PALERMO
PROVINCIA AUTONOMA
Dl TRENTO
SERVIZIO COMUNIC. E TRASP.
VIA LUNGO ADIGE S. NICOLO’, 14
38100 TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
RIPART. TRAFFICO E TRASP.
VIA MASO DELLA PIEVE 60/A
BOLZANO
OGGETTO: Articolo 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), recante: Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nella G.U. del 16 dicembre 1999 – Supplemento ordinario n. 220/L e’ stata pubblicata la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante Interventi nel settore dei trasporti
La predetta legge, all’articolo 32, apporta modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita’ della patente di guida.
In particolare, il testo novellato dell’articolo 119, D.Lvo 285/92, dispone, al comma 2 bis, che l’accertamento dell’idoneita’ psicofisica alla guida dei soggetti affetti da diabete in relazione alle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie e’ effettuato dai medici specialisti dell’Unita’ Sanitaria Locale. Il Ministero della Sanita’ provvedera’, nell’ambito della propria competenza, all’individuazione delle relative qualifiche professionali.
Si rammenta che le comunicazioni di cui all’art. 331 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (da effettuarsi con il modello IV 4 di cui al precedente art. 331) per la conferma di validita’ della patente di guida dovranno essere trasmesse all’U.C.O. secondo le modalita’ prescritte dalla Circolare D.G. M.C.T.C. – D.C. IV – Div. 47 – prot. n. 13 5664/60D3 del 18 luglio 1995.
La norma attribuisce altresì ai predetti organi medici monocratici la competenza (sinora riservata – a norma dell’art. 319, comma 4, D.P.R. 495/92 – alle Commissioni mediche locali) ad indicare l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
La disposizione di cui trattasi, quindi, individua una nuova categoria di organo medico monocratico, oltre quelle gia’ indicate nel comma 2 dell’art. 119 cit. avente competenza esclusiva (ma limitata al rilascio o alla conferma delle patenti di categoria A, B, BE) all’accertamento dei requisiti psicofisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, anche se in trattamento insulinico, dato che la norma non opera distinzioni.
In applicazione dell’art. 119, comma 4, lettera d del D. L.vo 285/92, qualora il medico accertatore ritenga che il soggetto esaminato sia inidoneo alla guida, in modo temporaneo o definitivo, il giudizio finale dovra’ essere demandato alla Commissione medica locale.
Quest’ultima, a norma dell’art. 119, comma 4, lett. d bis del citato D. L.vo 285/92 e dell’art. 319, comma 4 del Regolamento di esecuzione, e’ altresi’ competente all’accertamento dei requisiti psicofisici alla guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per la patente delle categorie C, D, CE e DE
In tal caso la Commissione medica locale e’ integrata da un medico specialista diabetologo, da considerarsi a tutti gli effetti quale membro della Commissione medesima.
In via interpretativa, deve ritenersi che tale ultima previsione relativa all’integrazione della C.M.L. con il medico specialista diabetologo, sia da estendere alla composizione del collegio medico dell’Unita’ sanitaria delle FS. che esprime parere nel corso dei procedimenti decisori dei ricorsi gerarchici previsti dall’art. 119, commi 5 e 6, D. L.vo 285/92.
Pertanto, anche la suddetta Unita’ sanitaria delle F.S. che esprime il giudizio sull’idoneita’ psicofisica alla guida dei ricorrenti dovra’ essere integrata dalla predetta figura professionale.
Infine, la norma contenuta nel nuovo comma 4 bis dell’art. 126, D.L.vo 285/92 prevede che, per i soggetti affetti da diabete in trattamento con insulina, l’accertamento dell’idoneita’ psicofisica per le patenti di categoria C, D, CE, DE e’ effettuato ogni anno, salvo i periodi piu’ brevi indicati nel certificato medico.
Pertanto, nelle fattispecie di cui trattasi, il termine massimo di validita’ della patente e’ limitato ad un anno.
Avverso il giudizio del medico specialista, di cui all’art. 119, comma 2 bis, D. L.vo 285/92, che stabilisce un termine piu’ breve di quello ordinario per l’effettuazione del successivo controllo medico di idoneita’, deve ritenersi ammissibile ricorso al Ministro dei Trasporti e della Navigazione a norma dell’art. 119, comma 5, D. L.vo 285/92.
Pertanto, nel certificato contenente il giudizio di cui trattasi dovranno essere indicati il termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere, a norma dell’art. 3, comma 4, L 241/90.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Longo)

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