Per l’iter completo della sentenza e dei precedenti consultare la pagina
http://www.adigsarda.it/orosei/leggi/sentnu.htm
nel sito dell’ A.D.I.G. Sarda
http://www.adigsarda.it/

Sent.821/2001
Racc.1366/99
2222/2001/E
TRIBUNALE DI NUORO

SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa A. Colli, ha pronunciato, mediante pubblicazione del dispositivo e motivazione e motivazione contestuale nell’udienza del 09.05.2001 la seguente
SENTENZA

Nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al N. 1366 del R.A.C.L. per l’anno I999, promossa da: ……………

CONTRO
MINISTERO DEL TESORO
COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE E DI INVALIDITA’ CIVILE
rappr.to ex lege dall’Avv.ra Distrettuale dello Stato di Cagliari e, per delega, dal funzionario dott. L. Coco.
OGGETTO: riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui all’art.31.104/92.
CONCLUSIONI: come da verbale
18 GIUGNO 2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio i soggetti di cui in epigrafe davanti a questo giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento, in capo al figlio minore, dei requisiti di cui all’art.3 co.3 l.104/92, con tutte le conseguenze dalla normativa prevista (art.33) in ordine alle agevolazioni spettanti ai genitori del minore; il tutto con vittoria di spese e di onorari.
Esponeva la parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, che il figlio minore era affetto da grave forma di diabete mellito I° tipo con instabilità metabolica, dall’età di due anni; che in data 18.11.94 la Commissione Medica Periferica presso la ASL di Nuoro, riconosceva il minore affetto da patologia di particolare gravità, e pertanto, avente diritto ai benefici previsti dalla l.104/92; che in data 07.08.98, a seguito di nuovo accertamento della Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra ed invalidi civili, lo stato di handicap del minore veniva valutato non più “grave” ma  “semplice”, con conseguente venir meno del diritto alle agevolazioni riconosciute dalla legge ai genitori in ragione dell’handicap del figlio minore; che inutilmente era stato esperito un procedimento amministrativo di impugnazione del provvedimento e che non aveva ottenuto soddisfazione nella propria pretesa.
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante consulenza tecnica medico legale, sottoponendo al C.T.U. quesiti la cui ampiezza potesse togliere ogni dubbio sulle reali condizioni di salute e di eventuale minorazione della parte ricorrente.
All’udienza odierna, questo giudice, riteneva la causa sufficientemente istruita, e successivamente alla discussione, decideva come da dispositivo pubblicato contestualmente alla motivazione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La Consulenza tecnica ha accertato che il minore  “Omissis” possiede i requisiti richiesti dall’art.3 co.3 l.104/92, potendosi qualificare in termini di gravità la minorazione da cui, è affetto, con conseguente diritto per i genitori alle agevolazioni di cui all’art. 33 della stessa legge
In particolare, il consulente ha stabilito che il minore ricorrente è affetto da diabete mellito insulino-dipendente da cui deriva le necessità di una terapia insulinica con tre somministrazioni al giorno, autocontrollo metabolico con tre o quattro determinazioni della glicemia al giorno; che pertanto, attualmente presenta uno squilibrio metabolico tale da richiedere un controllo continuo da parte dei genitori in considerazione anche dell’età adolescenziale del minore che rende particolarmente elevato il rischio di crisi ipoglicemiche importanti (cfr. i diversi referti medici della Pediatria dell’Ospedale S. Francesco di Nuoro: 08.07.98; 26.01.00; 26.10.00). Ha precisato ancora il C.T.U. che  “tale minorazione comporta la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, perchè il bambino, vista l’età, non può autogestire tale malattia e, quindi, finchè non raggiungerà un’età piùmatura, si è di fronte a una situazione di handicap grave. Il diabete, nonostante sia un’affezione grave e con molteplici complicazioni, non da origine in genere ad un grave handicap almeno che, come nel caso in questione, si abbia a che fare con un minore con una forma scompensata e difficilmente controllabile.
Ritiene il giudice che non sussistono ragioni per discostarsi dal giudizio espresso dal C.T.U., in quanto fondato su seri e completi accertamenti clinici e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali fondate su retti criteri tecnici e iter logico ineccepibile, tali da realizzare le condizioni previste dalla normativa succitata. Difatti, la norma in questione consente di valutare la gravità della minorazione facendo riferimento non solo alla rilevanza della patologia oggettivamente considerata, ma anche all’età della persona, cosicchè la necessità di assistenza continuativa, permanente e globale nella sfera individuale deve essere individuata tenendo in considerazione la specifica incidenza della malattia nel singolo caso
Ne consegue l’accoglimento della domanda, con decorrenza come da dispositivo, con il conseguente riconoscimento del diritto dei genitori del minore a godere delle agevolazioni di cui all’art.33 l.104/92.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
Le spese del C.T.U., vanno definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
– dichiara la sussistenza di una situazione di handicap grave in capo al minore  “Omissis”, ex art. 3 co. 3 l.104/1992, con conseguente diritto dei genitori del medesimo a godere delle agevolazioni di cui all’art. 33, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
– condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in
complessive lire 1.500.000 (di cui lire 650.000 per onorari), oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
– pone a definitivo carico del Ministero del Tesoro le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, 09.05.2001
Il G.d.L.
Dott.ssa A. Colli
Commento alla sentenza
Diabete: prospettive normative alla luce della sentenza n.   821/2001 Tribunale di Nuoro in funzione del Giudice del Lavoro

Avv. Giovanna   Patteri

L’argomento che sarà oggetto di queste brevi   considerazioni prende le mosse da una vicenda   giudiziaria che ha visto quale protagonista un minore affetto da diabete   mellito insulino dipendente di I Tipo, sottoposto a periodici controlli presso   il Centro Antidiabete, lontano dal suo paese di residenza. Trattandosi di un   minore d’età durante questi controlli lo stesso doveva naturalmente essere   accompagnato da un adulto, presumibilmente un genitore, che provvedesse a lui   oltre che durante il viaggio anche durante la permanenza nel presidio per gli   specifici controlli, che nel presidio di Nuoro si svolgono durante la mattina e,   quindi, durante l’orario di lavoro dei due genitori.
Di talchè, nasceva   automatica l’esigenza per questi genitori di doversi assentare periodicamente   dal lavoro al fine di poter prestare la necessaria assistenza al loro piccolo.   Ad una rapida analisi del panorama normativo italiano non v’era una normativa   che tutelasse siffatta specifica posizione legata certamente alla patologia ma   ancor piùalla tenera età   dell’interessato.
Unico strumento utilizzabile risultò essere la L.104/92   specificamente l’art. 3 che consente ai familiari di soggetti svantaggiati –   portatori di handicap grave – di potersi assentare periodicamente dal lavoro per   le necessità del soggetto portatore di handicap. Come è facile immaginare il   ricorso a questo strumento risulta agli occhi di un diabetico e, immagino, dei   suoi familiari difficile da accettare, per poter usufruire di siffatta   agevolazione occorre infatti una apposita certificazione nella quale si attesti   che il soggetto per il quale si chiede poter prestare assistenza è portatore di   handicap.. Ebbene ciò non può che provocare disagio per chi portatore di   handicap non è e non si sente.
Tuttavia, poichè in questi casi è   opportuno trovare quanto prima una soluzione al problema e, certamente, il   problema specifico non può attendere la sensibilità del legislatore, ne   quella delle Amministrazioni che con le loro prestazioni gestiscono il problema   specifico – ad esempio ASL e piùspecificamente centri antidiabete – che   pure potrebbero con una maggior elasticità consentire i controlli ad orari   diversi da quelli canonici – si è   ritenuto di optare per il ricorso al citato strumento.
La commissione medica   non ritenendo il diabete malattia invalidante, a ragione direi per quanto   concerne la specifica valutazione della patologia, rifiuta la qualificazione del   soggetto come affetto da handicap grave, di talchè si rende necessario il   ricorso al Ministero del Tesoro, organo competente a decidere sul parere   espresso dalla Commissione Medica di II grado. In seguito a decisione negativa   si rendeva necessaria l’impugnazione del provvedimento davanti al giudice del   lavoro il quale ultimo invece dimostrando una sensibilità giuridica di diverso   spessore, con la sentenza n.821/2001decide positivamente per il ricorrente. La   pronuncia muove i suoi presupposti dalla considerazione che la norma oggetto di   interpretazione consente di valutare la gravità dello svantaggio facendo   riferimento non solo alla rilevanza della patologia oggettivamente   considerata ma anche, e in questo caso,   direi soprattutto, all’età della persona, cosi chè la necessità di assistenza deve essere individuata   tenendo in considerazione la specifica incidenza della malattia nel singolo   caso. Pertanto il minore affetto da diabete -ma potrebbe trattarsi di   qualsiasi altra malattia in conseguenza della quale egli necessiti di cure   periodiche e/o costanti-, sebbene oggettivamente non debba ritenersi   soggetto portatore di handicap grave, data la sua tenera età, deve   comunque ritenersi  bisognoso dell’assistenza   dell’adulto, il quale deve poter essere messo in condizioni di prestare   la citata assistenza consentendogli, se necessario il congedo motivato dal   lavoro senza dover sacrificare un giorno di ferie e senza dover far ricorso a   richieste di congedo fantasiosamente   motivate.

Il Ministero del Lavoro, soccombente in primo grado ha   impugnato la pronuncia positiva, si attenderà pertanto la decisione del giudice   d’Appello, per conoscere l’esito della vicenda.

Sul punto si può tuttavia   spendere una breve riflessione, ancora una volta, su chi ci governa e su chi ci   amministra provvedendo anche alla nostra salute   – tengo a precisare che il mio non è un giudizio sulla parte politica   – Ebbene le amministrazioni coinvolte   hanno dato prova ancora una volta, di grave insensibilità se la preoccupazione   piùgrande è quella di evitare, con un appello, che il caso del piccolo coinvolto nella vicenda giudiziaria diventi   un precedente pericoloso, piuttosto che quella di trovare soluzioni positive che   conducano alla tutela diretta del minore senza dover richiamare norme la cui   applicazione è con certezza forzata, la   cui ratio è lontana dal problema specifico di cui discutiamo, ma che ad oggi è   l’unica esistente ed applicabile.
Ben inteso, il caso del minore diabetico   non deve essere una breccia che consente il passaggio al torrente in piena di   genitori che, con il pretesto del bimbo malato cronico ,organizzano fine settimana lunghi di vacanza, ma non   possono essere sottaciute le esigenze di chi vive una situazione di disagio e   che una norma equilibrata, o una maggiore collaborazione fra strutture sanitarie   e datori di lavori, e non già una forzatura interpretativa potrebbe   risolvere.
Un ultima osservazione sempre sulla sensibilità di chi le leggi le   fa e le fa eseguire e che propone appello avverso la citata sentenza ma a piene   mani elargisce provvidenze economiche come l’indennità di accompagnamento e di   frequenza ai minori diabetici che frequentano le scuole il cui scopo, questa   volta davvero, è difficile da condividere.
Infine, perchè questa riflessione   non si chiuda con un senso di disfatta, de jure condendo si può   ipotizzare un disegno di legge che muovendo da questa illuminata pronuncia   giurisprudenziale, evidenzi le esigenze di chi soffrendo di questa come di altre   patologie che per semplicità definiamo croniche, senza doverle definire   invalidanti, possa contare una tutela per la soluzione dei problemi pratici ad   essa collegati.

Avv. Giovanna Patteri
Orosei 22.6.2002

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