IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per

il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di  altri  atti

dell’Unione europea –  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in

particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010,

che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia

di prevenzione  delle  ferite  da  taglio  e  da  punta  nel  settore

ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n.  2000/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del  18  settembre  2000,  relativa  alla  protezione  dei

lavoratori contro i rischi  derivanti  da  un’esposizione  ad  agenti

biologici durante il lavoro;

Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e successive  modificazioni,  concernente  le  attivita’

lavorative nelle  quali  vi  e’  rischio  di  esposizione  ad  agenti

biologici;

Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  6  luglio  2006,

recante  raccomandazioni  alla  Commissione  sulla   protezione   dei

lavoratori  sanitari  europei  da  infezioni  trasmissibili  per  via

ematica a seguito di ferite provocate da aghi;

Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,

adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,

nella seduta del 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

della salute, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della

giustizia,  dell’economia  e  delle  finanze,  del  lavoro  e   delle

politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

 

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e

successive modificazioni, e’ inserito il seguente:

 

«Titolo X-bis

 

 

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE  OSPEDALIERO

E SANITARIO

 

 

Art. 286-bis.

 

 

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  a  tutti  i

lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita’

sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro,  indipendentemente

dalla  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  tirocinanti,   gli

apprendisti,  i  lavoratori  a  tempo   determinato,   i   lavoratori

somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria

e i sub-fornitori.

 

Art. 286-ter.

 

 

Definizioni

 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del  presente  titolo

si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del

settore pubblico e privato in cui si  svolgono  attivita’  e  servizi

sanitari sottoposti alla responsabilita’ organizzativa e  decisionale

del datore di lavoro;

b) dispositivi medici taglienti: oggetti  o  strumenti  necessari

all’esercizio di  attivita’  specifiche  nel  quadro  dell’assistenza

sanitaria, che possono tagliare, pungere  o  infettare.  Gli  oggetti

taglienti  o  acuminati  sono  considerati,  ai  sensi  del  presente

decreto, attrezzature di lavoro;

c)  misure  di  prevenzione  specifiche:  misure   adottate   per

prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel  quadro  della

prestazione  di  servizi  e   dello   svolgimento   delle   attivita’

direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso

l’impiego  di  attrezzature  ritenute  tecnicamente  piu’  sicure  in

relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici

taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di  meccanismo

di protezione  e  di  sicurezza,  in  grado  di  proteggere  le  mani

dell’operatore durante e al termine della procedura per la  quale  il

dispositivo  stesso  e’  utilizzato  e  di  assicurare   una   azione

protettiva  permanente  nelle  fasi   di   raccolta   e   smaltimento

definitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in  attivita’  e  servizi

direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro

di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

 

Art. 286-quater.

 

 

Misure generali di tutela

 

1. Il datore di lavoro  ha  l’obbligo  di  garantire  la  salute  e

sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita

professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del

lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il  personale  sanitario  sia  adeguatamente

formato e dotato di risorse  idonee  per  operare  in  condizioni  di

sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate

da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al  massimo

il  rischio  di   ferite   ed   infezioni   sul   lavoro   attraverso

l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto

delle  tecnologie  piu’   avanzate,   dell’organizzazione   e   delle

condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali  legati  all’esercizio

della  professione  e  dell’influenza   esercitata   sui   lavoratori

dall’ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni  tali  da  favorire  la  partecipazione

attiva dei lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  all’elaborazione

delle politiche globali di prevenzione;

d)  a  non  supporre  mai  inesistente  un  rischio,   applicando

nell’adozione delle misure di  prevenzione  un  ordine  di  priorita’

rispondente ai principi  generali  dell’articolo  6  della  direttiva

89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva  2000/54/CE,  al

fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro

sicuro,   instaurando    un’appropriata    collaborazione    con    i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione  attraverso

un’azione  comune   di   coinvolgimento   dei   lavoratori   e   loro

rappresentanti;

f)  a  pianificare  ed   attuare   iniziative   di   prevenzione,

sensibilizzazione,  informazione  e  formazione  e  monitoraggio  per

valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta  nei

luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la  segnalazione  degli  infortuni,  al  fine  di

evidenziare le cause sistemiche.

 

Art. 286-quinquies.

 

 

Valutazione dei rischi

 

1. Il datore  di  lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui

all’articolo 17, comma 1, deve garantire che  la  stessa  includa  la

determinazione del livello  di  rischio  espositivo  a  malattie  che

possono essere contratte in relazione alle modalita’  lavorative,  in

maniera da coprire tutte le  situazioni  di  rischio  che  comportano

ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,

nella consapevolezza dell’importanza di un  ambiente  di  lavoro  ben

organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore  di  lavoro,  nella  valutazione  dei  rischi  di  cui

all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve  altresi’  individuare  le

necessarie misure tecniche, organizzative e  procedurali  riguardanti

le   condizioni   lavorative,   il   livello   delle   qualificazioni

professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e  l’influenza

dei fattori connessi  con  l’ambiente  di  lavoro,  per  eliminare  o

diminuire i rischi professionali valutati.

 

Art. 286-sexies.

 

 

Misure di prevenzione specifiche

 

1.  Qualora  la  valutazione  dei  rischi   di   cui   all’articolo

286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di

infezione, il datore di lavoro deve adottare  le  misure  di  seguito

indicate:

a) definizione  e  attuazione  di  procedure  di  utilizzo  e  di

eliminazione in  sicurezza  di  dispositivi  medici  taglienti  e  di

rifiuti contaminati con  sangue  e  materiali  biologici  a  rischio,

garantendo l’installazione di  contenitori  debitamente  segnalati  e

tecnicamente  sicuri  per  la  manipolazione  e  lo  smaltimento   di

dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta,

posti quanto piu’ vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o

depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono  essere

periodicamente sottoposte a  processo  di  valutazione  per  testarne

l’efficacia  e  costituiscono  parte  integrante  dei  programmi   di

informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati  quando

tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c)  adozione  di  dispositivi  medici  dotati  di  meccanismi  di

protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale

degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le

punture;

e) sorveglianza sanitaria;

f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto  di  dispositivi  medici  taglienti  dotati  di

meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la  notifica,  la  risposta  ed  il

monitoraggio post-esposizione;

3) profilassi da attuare in caso di  ferite  o  punture,  sulla

base della valutazione della capacita’ di infettare  della  fonte  di

rischio.

g)  informazione   per   mezzo   di   specifiche   attivita’   di

sensibilizzazione,  anche  in  collaborazione  con  le   associazioni

sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori  per  la

sicurezza,  attraverso  la  diffusione  di   materiale   promozionale

riguardante: programmi di sostegno da porre in essere  a  seguito  di

infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al  sangue  ed

ai liquidi organici e  derivanti  dall’utilizzazione  di  dispositivi

medici taglienti o acuminati, norme di precauzione  da  adottare  per

lavorare in condizioni di sicurezza,  corrette  procedure  di  uso  e

smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di

infortunio,  della  segnalazione   da   parte   del   lavoratore   di

informazioni pertinenti a completare nel dettaglio  le  modalita’  di

accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti

della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa  preventiva

o in caso di esposizione ad agenti biologici  per  i  quali  esistono

vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente

a tutti  i  lavoratori  ed  agli  studenti  che  prestano  assistenza

sanitaria ed attivita’ ad essa correlate nel luogo di lavoro;

h) previsione delle procedure che devono essere adottate in  caso

di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al  ferito,  inclusa  la  profilassi

post-esposizione e  gli  esami  medici  necessari  e,  se  del  caso,

l’assistenza psicologica;

2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio

per l’individuazione di adeguate misure di  prevenzione,  da  attuare

attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle  modalita’

e circostanze  che  hanno  comportato  il  verificarsi  di  infortuni

derivanti da punture o ferite e i  successivi  esiti,  garantendo  la

riservatezza per il lavoratore.

 

Art. 286-septies.

 

 

Sanzioni

 

1. Il datore di lavoro e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi  o

con l’ammenda da  2.740  euro  a  7.014,40  euro  per  la  violazione

dell’articolo 286-quinquies.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con  l’arresto  da

tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro  per  la

violazione dell’articolo 286-sexies.».

Avvertenza:

– Il testo delle note qui pubblicato e’  stato  redatto

dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

dell’articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

europee (GUCE).

Note alle premesse:

–  L’art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che

l’esercizio della  funzione  legislativa  non  puo’  essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per

oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i

regolamenti.

– Il testo degli articoli 1 e 2 nonche’ dell”Allegato B

della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo  per

il recepimento delle direttive europee  e  l’attuazione  di

altri atti  dell’Unione  europea  –  Legge  di  delegazione

europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  20

agosto 2013, n. 194, cosi’ recita:

«Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l’attuazione   di

direttive  europee).  –  1.  Il  Governo  e’  delegato   ad

adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri

direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24

dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per

l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B

alla presente legge.

2. I termini per l’esercizio delle deleghe  di  cui  al

comma 1 sono individuati ai sensi dell’articolo  31,  comma

1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

attuazione  delle  direttive  elencate   nell’allegato   B,

nonche’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,

quelli relativi  all’attuazione  delle  direttive  elencate

nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione  degli

altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati

e al Senato della  Repubblica  affinche’  su  di  essi  sia

espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e

che   non   riguardano    l’attivita’    ordinaria    delle

amministrazioni statali o regionali possono essere previste

nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive

elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti

per  l’adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle

direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche’  alla

copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti

dall’attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia

possibile farvi fronte con  i  fondi  gia’  assegnati  alle

competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo

di rotazione di cui all’articolo 5 della  legge  16  aprile

1987, n. 183.».

«Art.  2  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina

sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell’Unione

europea). – 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali

vigenti, e’ delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 33

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla

data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,

disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per

le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee

attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,  o   in

regolamenti  dell’Unione  europea  pubblicati   alla   data

dell’entrata in vigore della presente legge, per  le  quali

non sono gia’ previste sanzioni penali o amministrative.».

 

«Allegato B

 

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle

equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati

membri, alle societa’ a  mente  dell’articolo  48,  secondo

comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e

dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa’,

relativa alle societa’ a responsabilita’  limitata  con  un

unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,

relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi

intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi

terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di

recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua

l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia

di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel

settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11

maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali

utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10

novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

20 ottobre 2010, sul  diritto  all’interpretazione  e  alla

traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento

27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali

(prevenzione  e  riduzione   integrate   dell’inquinamento)

(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,

relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore

fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di

recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

9 marzo 2011, concernente l’applicazione  dei  diritti  dei

pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

(termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,

e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio

2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE

del Consiglio per estenderne l’ambito  di  applicazione  ai

beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di

recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell’8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento

alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e

2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.

1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell’8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,

recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per

uso umano, al fine di  impedire  l’ingresso  di  medicinali

falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di

recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell’8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell’uso   di

determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature

elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di

recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che

istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione

responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e

dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto

2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE

relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al

trasporto  di  merci  su  strada  per   l’uso   di   talune

infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE

concernente la durata di protezione del diritto d’autore  e

di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°

novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio

transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in

materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7

novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante

modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della

direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio

(termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE  del  Consiglio,   dell’8   novembre   2011,

relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati

membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,

2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la

vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie

appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di

recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso  e  lo

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,

e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del

Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

13  dicembre  2011,  recante  norme  sull’attribuzione,   a

cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di

beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a

beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche’   sul

contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)

(termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda

per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai

cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel

territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di

diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano

regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25

dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

13  dicembre  2011,  sull’ordine  di   protezione   europeo

(termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che

modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione,

a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un

sistema di identificazione e tracciabilita’ degli esplosivi

per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del

Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti

analoghi  destinati  all’alimentazione  umana  (termine  di

recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

22  maggio   2012,   sul   diritto   all’informazione   nei

procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti

rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante

modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE

del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per

l’articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14

febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per

quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento

28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica,  che  modifica

le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5

giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere

orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di

diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e

che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine

di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del

Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per

uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario

europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno

2015);

2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,

comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento

delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro

(termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante

modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune

modalita’ di esercizio del diritto  di  eleggibilita’  alle

elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione

che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

(termine di recepimento 28 gennaio 2014)».

–  La  direttiva  n.  2010/32/UE  e’  pubblicata  nella

G.U.U.E. 1° giugno 2010, n. L 134.

–  La  direttiva  n.  2000/54/CE  e’  ubblicata   nella

G.U.C.E. 17 ottobre 2000, n. L 262.

Il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.

81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3  agosto  2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

30 aprile 2008, n. 101, cosi’ recita:

«Titolo X – Esposizione ad agenti biologici

Capo I

Art. 266. Campo di applicazione

Art. 267. Definizioni

Art. 268. Classificazione degli agenti biologici

Art. 269. Comunicazione

Art. 270. Autorizzazione

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 271. Valutazione del rischio

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 273. Misure igieniche

Art. 274. Misure specifiche per strutture  sanitarie  e

veterinarie

Art. 275. Misure specifiche  per  i  laboratori  e  gli

stabulari

Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali

Art. 277. Misure di emergenza

Art. 278. Informazioni e formazione

Capo III

Sorveglianza sanitaria

Art. 279. Prevenzione e controllo

Art.  280.  Registri  degli  esposti  e  degli   eventi

accidentali

Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso

Capo IV

Sanzioni

Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e  dei

dirigenti

Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione

in luoghi esposti.”.

La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006

recante raccomandazioni alla Commissione  sulla  protezione

dei lavoratori sanitari europei da infezioni  trasmissibili

per via ematica a  seguito  di  ferite  provocate  da  aghi

(2006/2015(INI))   e’   pubblicata   nella   G.U.U.E.   del

13-12-2006 – CE303 E/755.

 

 

Condividi
Translate »
fdgdiabete

GRATIS
VIEW