Legge Regionale 12 agosto 1989, n.49
Norme concernenti la prevenzione e la cura del diabete mellito
REGIONE TOSCANA
Pubblicata sul supplemento straordinario al B.U.R.T. n° 46 del 16/8/1989
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La Regione Toscana, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 e per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti ivi previsti, diretti alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione del diabete mellito, istituisce, ad integrazione di quanto disposto dal piano sanitario regionale approvato con L.R 6 dicembre 1984, n. 70, e in attesa della sua revisione, gli organi e i servizi di cui ai successivi articoli.
2. Le strutture organizzative e le pertinenti dotazioni organiche nonché gli interventi di loro competenza, come individuati della presente legge, erogano agli utenti prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale nonché coerenti con i modelli funzionali fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.
Art. 2
Commissione regionale per le attività diabetologiche:
istituzione, compiti e composizione
1. E’ istituita presso il Dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale la Commissione regionale delle attività diabetologiche, quale organo consultivo e di proposta della Giunta stessa ai fini delle sue funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito relativamente:
– agli standards operativi di funzionamento per le attività erogate;
– ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché ai modelli standards di comunicazione;
– al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio;
– alle attività di formazione ed aggiornamento del personale medico ed infermieristico da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
– alla ricerca epidemiologica;
– al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di intervento;
– ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale per le attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici e alle loro famiglie;
– alle direttive annuali per specifiche iniziative di educazione sanitaria sulla malattia diabetica emanate dalla giunta regionale;
– allo studio di fattibilità di progetti e azioni programmate dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi polispecialistici ed in linea con le più’ moderne tecniche e metodiche terapeutiche.
2. I risultati epidemiologici e statistici nonché l’eventuale rilievo di scostamenti dai protocolli regionali saranno comunicati, per quanto di rispettiva competenza, alla Giunta regionale e alle commissioni professionali di cui ai Decreti Presidenziali che rendono esecutive le convenzioni nazionali per la medicina e la pediatria di base.
3. La Commissione di cui al primo comma, nominata dalla Giunta regionale e la cui composizione viene comunicata alla Commissione consiliare competente, è così costituita:
– assessore regionale alla sanità o suo delegato, con funzioni di presidente;
– un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
– due dirigenti del ruolo unico del personale regionale assegnati rispettivamente al Servizio assistenza sanitaria specialistica e al Servizio attività distrettuali del Dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale;
– responsabile del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in età adulta, di cui al successivo primo comma dell’art. 3;
– responsabile del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in età evolutiva, di cui al successivo secondo comma dell’art. 3;
– due responsabili delle localizzazioni multizonali tra quelle individuate ai sensi del successivo art. 7;
– un operatore medico assegnato agli ambulatori antidiabetici ospedalieri zonali arrivati in attuazione della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70;
– un rappresentante dei medici di base, designato dalla Federazione Medici di Medicina Generale (FIMMG);
– un rappresentante dei medici pediatri di base, designato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP);
– quattro rappresentanti delle Associazioni dei diabetici maggiormente rappresentative, dei quali uno effettivo e uno supplente per le Associazioni diabetici adulti e uno effettivo e uno supplente per le Associazioni diabetici in età evolutiva. I membri supplenti partecipano ai lavori della commissione di cui al primo comma, solo in caso di assenza e impedimento dei membri effettivi e su loro esplicita delega motivata;
– un operatore medico delle unità operative di oculistica delle U.S.L.;
– un funzionario del ruolo unico del personale regionale assegnato al dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima, con funzioni di segretario.
4. La commissione regionale viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Tale commissione, che rimane in carica tre anni, presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nonché una relazione finale sui risultati conseguiti nel triennio. Copia di tale relazione viene trasmessa alla Commissione consiliare competente.
5. Ai componenti la commissione regionale, ove ne ricorrano le condizioni, spettano le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme regionali vigenti per i dipendenti regionali inquadrati nella seconda qualifica funzionale dirigenziale fatta eccezione per i dipendenti della Regione per i quali è fatto riferimento alla corrispondente qualifica funzionale di inquadramento.
Art. 3
Centri regionali di riferimento
1. E’ istituito il Centro regionale di riferimento per il diabete mellito in età adulta presso la Usl n. 12 (area pisana). Le relative funzioni sono affidate all’unità operativa di malattie del ricambio dell’Università degli studi di Pisa operante in regime di convenzione con la predetta Usl.
2. E’ istituito il Centro regionale di riferimento per il diabete mellito in età evolutiva presso la Usl 10/E (area fiorentina). Le relative funzioni sono affidate all’unità operativa di clinica pediatrica n. 1 dell’Università degli Studi di Firenze operante in regime di convenzione con la predetta Usl.
3. Nell’ambito degli interventi fissati dal’art. 5, terzo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115, i Centri di cui ai commi precedenti, ciascuno per le pertinenti fasce d’età, provvedono in particolare:
a) alla elaborazione e all’applicazione di protocolli diagnostici e terapeutici finalizzati alla prevenzione delle complicanze del diabete;
b) al monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale: gestione del registro regionale del diabete mellito insuino-dipendente e non, studio della prevalenza e incidenza del diabete, studio della prevalenza delle complicanze microangiopatiche e altre attività rivolte allo stesso obiettivo;
c) alla ricerca, sviluppo e applicazione di tecniche avanzate riguardanti la diagnosi precoce e la terapia della malattia diabetica;
d) alla prevenzione, diagnosi e cura delle complicanze;
e) allo sviluppo e applicazione di tecniche avanzate quali: reflettometri, microinfusori portatili di insulina, pancreas artificiale, fotocoagulazione laser, dialisi, trapianto di pancreas, sistemi informativi computerizzati;
f) all’attività di assistenza e consulenza con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di un intervento diagnostico e terapeutico di alta specializzazione;
g) alla promozione di attività di educazione sanitaria rivolta ai soggetti affetti da diabete mellito, ai loro familiari e alla popolazione, per la conoscenza dei problemi legati al diabete in età evolutiva, in coordinamento con i servizi territoriali di medicina scolastica e sportiva, con particolare riferimento all’organizzazione di campi scuola, con gli organi sanitari delle Forze Armate competenti per territorio e con gli organi periferici del Ministero del lavoro anche ai fini di cui ai commi 1- 2- 3 dell’art. 8 della Legge n. 115 del 16/3/1987. L’attività di educazione sanitaria, posta in essere dei Centri regionali di riferimento deve comunque essere conforme a quanto previsto dalla deliberazione adottata ogni anno dal Consiglio regionale recante il programma regionale di educazione sanitaria.
Art.4 – omissis
Art.5 – omissis
Art.6 – omissis
Art. 7
Livello Multizonale
1. Ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. c), della Legge 16 marzo 1987, n. 115, sono istituite nelle Usl strutture multizonali che svolgono le loro attività, di norma, in regime ambulatoriale e di day-hospital, assicurando:
– l’applicazione dei protocolli diagnostici e terapeutici finalizzati alla prevenzione delle complicanze del diabete;
– la consulenza con le unità operative ospedaliere del relativo bacino di utenza in occasione del ricovero di diabetici;
– il raccordo funzionale ed operativo con i presidi ospedalieri delle Usl del proprio bacino di utenza e con i medici o i pediatri di base;
– il coordinamento per l’applicazione di programmi di educazione sanitaria rivolta ai soggetti affetti da diabete mellito finalizzata al raggiungimento dell’autogestione dela malattia. Per i fini predetti, l’attività è svolta anche in collaborazione con gli Organi delle associazioni rappresentative degli assistiti di cui alla presente legge;
– la gestione dei presidi sanitari per i pazienti diabetici, di cui alla lettera e) del terzo comma dell’art. 3 della presente legge, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale;
– i protocolli per l’assistenza domiciliare per il diabetico anziano
– le iniziative in favore del diabetico in età evolutiva in coordinamento con i servizi territoriai di medicina scolastica e sportiva conformemente a quanto previsto alla lettera g) del terzo comma dell’art. 3 della presente legge.
2. E’ riconosciuta attività specialistica per il trattamento del diabete mellito in età adulta alle Usl indicate, con relativo bacino di utenza multizonale, nell’allegato n.7 della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70 come modificato dal successivo art. 8.
3. Per garantire le attività di cui al primo comma sono istituite unità operative oppure sezioni aggregate ad una unità operativa di medicina generale secondo i criteri e le dotazioni organiche previsti rispettivamente negli allegati n. 4 e n. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, come modificati ed integrati degli articoli 9 e 10 della presente legge in relazione alle Usl ivi indicate.
4. E’ riconosciuta attività specialistica di diabetologia per il trattamento del diabete mellito in età evolutiva alle Usl individuate con il relativo bacino di utenza multizonale nell’allegato n. 7 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, come modificato dall’art. 8 della presente legge.
Art. 8
Integrazione dell’allegato n. 7 di cui all’art. 35 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70
1. Alla fine dell’allegato n. 7 – Attività multizonali per USL di assegnazione e bacino di competenza – di cui all’art. 35 della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70 è aggiunta la seguente tabella:
ATTIVITA’
MULTIZONALE
USL DI
COMPETENZA
USL COMPRESE NEL
BACINO DI UTENZA
Centro di riferimento per il diabete mellito
in età adulta
12 Area Pisana
Tutte le USL del territorio regionale,
oltre all’ attività multizonale per leUSL 15, 16
Diabetologia
(per soggetti in età adulta)
2. Area di Massa e Carrara
1
3. Versilia –
–
6. Piana di Lucca
4, 5
7. Valdinievole
17
8. Area Pistoiese
–
9. Area Pratese
–
10/C. Area Fiorentina
10/B, 10/F, e 18
10/D. Area Fiorentina
10/G, 11
10/E. Area Fiorentina
10/A
10/H. Sub Area Fiorentina
20/A, 20/B
12. Area Pisana
15, 16
13. Area Livornese
14, 25, 26
23. Area Aretina nord
21, 22, 24
28. Area Grossetana
27,29
30. Area Senese
19, 31, 32
Centro di riferimento per il diabete mellito
in età evolutiva
10/E. Area Fiorentina
Tutte le USL del territorio regionale, oltre
all’ attività multizonale per le USL aree 10, 11, 18, 20/B
Diabetologia
(per soggetti in età evolutiva)
2. Area di Massa e Carrara
1
6. Piana di Lucca
3, 4, 5
8. Area Pistoiese
7
9. Area Pratese
–
10/E. Area Fiorentina
10, 11, 18, 20/B
12. Area Pisana
15,16,17
13. Area Livornese
14,25,26
23. Area Aretina nord
20/A, 21, 22, 24
28. Area Grossetana
27, 29
30. Area Senese
19, 31, 32
Art. 9 – omissis
Art.10 – omissis
Art. 11
Personale per le attività diabetologiche multizonali nei soggetti in età evolutiva
1. Ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, per l’attività diabetologica multizonale nei soggetti in età evolutiva assicurata dalle Usl di cui all’allegato 7) della predetta L.R. 70/1984, come integrato dall’art. 8 della presente legge, il personale è individuato all’interno dell’ U.O. di pediatria.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività nei modi e nelle forme di cui al primo comma, le Usl di competenza individuano altri profili professionali idonei fra il personale dei dipartimenti ineterdisciplinari, quali lo psicologo e il dietista.
Art. 12
Livello di base
1. Al fine di formare un sistema organizzativo capace di permettere l’erogazione di interventi omogenei e articolati su tutto il territorio regionale le Usl assicurano la realizzazione del metodo dipartimentale interdisciplinare per il funzionamento delle attività diabetologiche mediante il coordinamento delle strutture ospedaliere e dei medici di base.
2. I cittadini diabetici residenti in Toscana accedono, in via normale, ai vari livelli di intervento su prescrizione del medico di base. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione del predetto medico riportante le motivazioni ed i dati sanitari contenuti nella scheda informativa prevista dall’allegato B del D.M. 7/1/1988 n. 23. I livelli specialistici di intervento sono tenuti a rilasciare una relazione per il medico di base.
3. I medici e i pediatri di base operano in contatto con gli ambulatori diabetologici ospedalieri di cui alla L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, e con i livelli organizzativi previsti dalla legge, utilizzando predefiniti protocolli diagnostico-terapeutici e modelli standard di comunicazione di cui al precedente art. 2. I predetti operatori svolgono, in particolare, i compiti inerenti
all’applicazione di protocolli diagnostico-terapeutici;
all’individuazione di soggetti a rischio;
all’attivazione di controlli e indagini per la prevenzione delle complicanze e della loro progressione;
alla partecipazione all’educazione sanitaria;
alla risoluzione di malattie intercorrenti in corso di diabete.
Art. 13
Norma Finale
. . . . . . . . . . . .
4. La Giunta regionale e le Usl, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Legge, si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla L.R. 7 maggio 1985, n. 58, con particolare riferimento ai programi di educazione sanitaria come previsto dalla lett. g), del terzo comma, dell’art. 3 della presente legge.
Art.14 – omissis
Firenze 12 agosto 1989
Attenzione! La L.R.49/89 E’ STATA ABROGATA dalla L.R.n° 14 del 22/3/99