La comunicazione e l’informazione fra persona assistita ed operatore sanitario, sono essenziali per decidere della nostra salute. Questo decalogo, elaborato sulla base di una proposta della Commissione Regionale di Bioetica, èstato approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 223 del 26 luglio 1999
(Burt n.35 del 1/9/1999)
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Un’informazione reciproca, leale, corretta e completa fra i medici, gli altri operatori sanitaria e la persona assistita, condizione indispensabile per soddisfare i diritti di salute dei cittadini
La persona assistita ha il dovere di informare i medici e gli altri operatori sanitari su tutto ciòche possa risultare utile e necessario per una migliore prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. I medici e gli altri operatori sanitari devono garantire la massima attenzione nel rispetto delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza nel trattamento dei i dati personali.
èdiritto» della persona assistita chiedere ed ottenere dal medico informazioni su tutto ciòche riguarda il proprio stato di salute e, nel caso essa risulti affetta da una malattia, di ricevere adeguate indicazioni su:

la natura, durata ed evoluzione della medesima
le cure necessarie
le alternative di cura, ove esistono
la presumibile durata di un eventuale ricovero ospedaliere riflessi della malattia e delle cure sullo stato e la qualita’ della propria vita

tutti i rimedi terapeutici ed assistenziali esistenti atti ad evitare o sedare gli eventuali stati di sofferenza e di dolore derivanti dalla malattia stessa e/o dalle relative attivitàdiagnostiche e curative.

Ottenuta un’adeguata informazione sanitaria, èdiritto della persona assistita dare o negare il proprio consenso per le analisi e le terapie proposte. Il medico, senza il consenso della persona assistita, non puòintraprendere alcuna attivitàdi diagnosi e cura, eccetto nei casi previsti dalla legge e nelle situazioni di necessitàed urgenza, quando il cittadino, al momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita.
La persona assistita ha diritto

ad un’informazione onesta e serena, attraverso un linguaggio chiaro ed essenziale, adeguato alla sue possibilitàdi comprensione, in relazione anche al livello di cultura posseduto.

La persona assistita ha diritto
sempre ad un’informazione tramite colloquio con il medico curante, anche se si ricorre all’aiuto di opuscoli informativi o strumenti audiovisivi.
Il personale infermieristico e tecnico sanitario ètenuto a fornire chiarimenti e spiegazioni esaurienti sugli aspetti di natura assistenziale e, nei limiti delle specifiche competenze professionali, sui trattamenti sanitari prestati.
La persona assistita ha il diritto
di leggere la propria cartella clinica, inserirvi, mediante il medico, delle osservazioni personali ed ottenerne una copia. ”
L’informazione èriservata esclusivamente alla persona assistita. Ai familiari ed a terzi èammessa solo se il cittadino lo consente o nei casi previsti dalla legge.
In caso di malati minori o infermi di mente, il diritto all’informazione e ad esprimere il consenso spetta ai genitori o al tutore
Il personale sanitario è tenuto comunque a ricercare sempre la massima partecipazione ottenibile di tali soggetti, garantendo in ogni caso anche ad essi un’adeguata informazione.
Il cittadino ha sempre il diritto
di chiedere il parere di un altro medico di sua fiducia, nel rispetto delle competenze del medico curante.
Il cittadino a cui si propone la partecipazione ad eventuali sperimentazioni cliniche ha diritto ad essere adeguatamente informato:

sugli scopi, sui benefici, sui disagi e sui rischi delle stesse

La partecipazione alla sperimentazione è sempre libera ed è comunque vincolata ad un consenso esplicito e documentato del soggetto coinvolto.

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