Presidi ed ausili erogabili a soggetti diabetici.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Palermo – Venerdì 23 Settembre 2005 – n. 40

L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
Viste le direttive emanate con le circolari assessoriali n. 469 e n. 529, rispettivamente del 19 gennaio 1989 e 17 marzo 1990, concernenti l’erogazione gratuita degli ausili e presidi per soggetti diabetici;
Visto il decreto n. 1975 del 30 ottobre 2003, relativo all’elenco dei prodotti, presidi ed ausili erogabili ai soggetti diabetici;
Ritenuto, in presenza di una patologia in aumento (diabete sia di tipo 1 che di tipo 2), di garantire la piùampia scelta tra i prodotti regolarmente in commercio agli utenti e, a tal fine, di dover riformulare il listino prezzi dei prodotti prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito, di cui alla tab. A del precitato decreto n. 1975, mediante l’adozione di un prezzo unico di rimborso per ciascuna tipologia di prodotto;
Ritenuto di dover definire tale prezzo unico di rimborso per la singola unità erogata, indipendentemente dai possibili confezionamenti esistenti in commercio;
Tenuto conto del documento n. 1461 della A.G.C.M. (Autorità garante per la concorrenza sul mercato);
Considerato che, per quanto concerne i reattivi per la rilevazione estemporanea della glicemia, l’Associazione di categoria dei medici diabetologi afferma che i due tipi di test in commercio, quello colorimetrico e quello elettrochimico, sono entrambi affidabili (comma 22, paragrafo 1.2 del provvedimento n. 1461 dell’A.G.C.M.) e che, pertanto, il prezzo unico individuato èda riferirsi indistintamente ad entrambe le tipologie;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 115/87, la Regione, al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura, riconosce la concedibilità dei sistemi portatili per la somministrazione di insulina regolarmente in commercio e, conseguentemente, la rimborsabilità, identificando come prezzo massimo di rimborso, il prezzo al pubblico decurtato del 30%;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 1975 del 30 ottobre 2003, indicato in premessa, èabrogato e sostituito dal presente decreto.

Art. 2

Ferme restando le modalità di accesso stabilite dalle vigenti circolari assessoriali n. 469 del 19 gennaio 1989 e n. 529 del 17 marzo 1990, sono erogabili le tipologie di prodotti di seguito descritte, che risultano regolarmente in commercio ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. I prezzi di rimborso (a fianco riportati) sono riferiti alla singola unità di ciascuna tipologia di prodotto e sono da considerare prezzi massimi di rimborso:

N.
Descrizione prodotto
Prezzo unitario compreso IVA

1
Reattivi per la determinazione estemporanea della glicemia
0,67

2
Reattivi per la determinazione della glicosuria
0,1548

3
Reattivi per la determinazione della chetonuria
0,1548

4
Reattivi per la determinazione della glicosuria e chetonuria a due aree reattive
0,23

5
Reattivo per la determinazione della chetonemia
2,06625

6
Siringhe da insulina monouso spazio zero ago varie misure varie marche
0,20

7
Set per microinfusione con siringa ago 27 G x 15 mm. lunghezza tubo almeno cm. 50
3,62

8
Cerotto anallergico – rocchetti cm. 2,5 x 5 m.
2,32

9
Lancette pungidito – varie marche
0,05

10
Aghi monouso – varie marche e misure
0,05

11
Aghi monouso per sistema portatile di somministrazione di insulina, varie misure:
0,1859

12
Aghi a farfalla — varie marche e misure
0,26

13
Lancette per dispositivo puntura pungidito indolore varie marche
0,12

Art. 3

Qualora il prezzo al pubblico del prodotto erogato sia inferiore a quello unico di rimborso, l’importo da corrispondere dovrà essere equivalente al prezzo al pubblico decurtato del 10%.

Art. 4

Sono rimborsabili tutti i sistemi portatili per la somministrazione di insulina, regolarmente in commercio; il rimborso massimo deve corrispondere al prezzo al pubblico decurtato del 30%.

Art. 5

Le aziende sanitarie locali sono tenute ad inviare, con puntuale cadenza semestrale, i dati relativi ai prodotti erogati, distinti per tipologia, con i relativi importi ed il numero dei soggetti diabetici.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 16 settembre 2005.

PISTORIO

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