Legge Regionale n. 25 del 20-12-1989 Regione Molise

Norme per l’ istituzione e la disciplina dei   servizi regionali di diabetologia.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE   MOLISE N. 24 del 30 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il   Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA   REGIONALE Promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.La presente legge disciplina l’   istituzione, l’ organizzazione e il funzionamento dei servizi di diabetologia   nella regione allo scopo di potenziare le attività di prevenzione e di diagnosi   e cura del diabete mellito e di agevolare l’ inserimento ed il reinserimento   sociale dei cittadini affetti da tale forma morbosa.
ARTICOLO 2
1.I servizi di cui alla presente   legge operano secondo parametri organizzativi e funzionali uniformi su tutto il   territorio regionale e realizzano un sistema integrato di attività intra ed   extra – ospedaliera in grado di assicurare prestazioni globali ed uniformi agli   utenti in rapporto alle diverse fasce di età ed alle specifiche   esigenze.
ARTICOLO 3
1.Nell’ ambito delle Unità Sanitarie   Locali d’ Isernia, Campobasso e Larino sono istituiti i Centri ospedalieri   multizonali di diabetologia quali unità funzionali aggregate alle divisioni di   medicina generale dei rispettivi presidi ospedalieri.
2. Essi hanno   competenza territoriale multizonale rispettivamente per le Unità Sanitarie   Locali d’ Isernia, Venafro ed Agnone, Bojano e Campobasso, Larino e Termoli.
3. Svolgono funzioni di: a) ospedale diurno; b) attività ambulatoriale; c)   consulenza intra ed extra – ospedaliera; d) preparazione ed aggiornamento del   personale sanitario addetto ai servizi di diabetologia; e) educazione sanitaria   ed attività di prevenzione in collaborazione con i servizi socio – sanitario   distrettuali; f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative,   delle attività dei servizi ambulatoriali ospedalieri e specialistici di cui ai   successivi articoli.
4. Il ricovero dei pazienti diabetici avviene presso le   corrispondenti divisioni di medicina generale
ARTICOLO 4
1. L’ Organico dei centri multizonali   istituiti presso l’ Unità Sanitaria Locale d’ Isernia e presso l’ Unità   Sanitaria Locale di Larino èindividuato nell’ ambito delle rispettive piante   organiche come segue: – un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della   disciplina di diabetologia o disciplina equipollente; – due assistenti medici   dell’ area funzionale di medicina; – tre infermieri professionali; – un   dietista.
2. L’ Organico del centro multizonale istituito presso l’ Unità   Sanitaria Locale di Campobasso èindividuato come segue: – due aiuto   corresponsabili ospedalieri della disciplina di diabetologia o disciplina   equipollente; – due assistenti medici dell’ area funzionale di medicina; –   quattro infermieri professionali; – un dietista.
3. Il Centro multizonale di   cui al comma 2 svolge anche attività di ricerca diabetologia.
ARTICOLO 5
1.Nell’ ambito della divisione di   pediatria del presidio ospedaliero" A. Cardarelli" di Campobasso èistituito,   quale unità funzionale, il Centro multizonale di diabetologia pediatrica con   competenza territoriale per tutte le Unità Sanitarie Locali della Regione ed   avente funzioni di:
a) ospedale diurno;
b) attività ambulatoriale;
c) consulenza intra ed extra – ospedaliera;
d) aggiornamento del   personale in materia di diabetologia pediatrica;
e) educazione sanitaria ed   attività di prevenzione, in collaborazione con i servizi socio – sanitari   distrettuali;
f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie   operative, delle attività dei servizi pediatrici della regione in materia di   diabetologia.
ARTICOLO 6
1. Alle attività del centro   multizonale di diabetologia pediatrica èpreposto un aiuto corresponsabile   ospedaliero della divisione di pediatria in possesso della specializzazione in   diabetologia.
2. L’ organico della divisione di pediatria è individuato   nell’ ambito della po dell’ USL con la previsione di: – tre posti di infermiere   professionale; – un posto di psicologo; – un posto di assistente sanitario.
ARTICOLO 7
1. Nei presidi ospedalieri delle   Unità Sanitarie Locali di Venafro, Agnone e Termoli sono attivati, nell’ ambito   delle divisioni di medicina generale, ambulatori ospedalieri di diabetologia.
2. Essi operano sotto la diretta responsabilità del primario della   corrispondente divisione e sono in collegamento funzionale con i centri   multizonali di riferimento competenti per territori.
ARTICOLO 8
1.Nei poliambulatori a gestione   diretta delle Unità Sanitarie Locali prive di predisio ospedaliero èattivato un   servizio ambulatoriale specialistico di diabetologia che opera in collegamento   funzionale con il centro multizonale di riferimento competente per territorio.
ARTICOLO 9
1.Nei presidi ospedalieri ed extra   ospedalieri operanti nel settore diabetologico viene realizzato un sistema   integrato interdisciplinare e polispecialistico che assicuri funzionalità ed   efficienza al servizio mediante il coinvolgimento delle diverse unità operative   interessate.
2. Le direzioni sanitarie dei presidi, nell’ ambito delle   proprie attribuzioni, provvedono agli adempimenti di carattere organizzativo   necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.
ARTICOLO 10
1. Nell’ ambito degli interventi   previsti dall’ articolo 5, terzo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115 i   centri multizonali di diabetologia provvedono, in particolare, anche mediante il   collegamento con i servizi ambulatoriali: a) all’ elaborazione di protocolli   diagnostici e terapeutici in materia diabetologia;
b) al montaggio   epidemiologico della malattia diabetica;
c) alla diagnosi precoce della   malattia;
d) alla cura ed al controllo periodico dei soggetti affetti da   diabete mellito;
e) alla distribuzione gratuita dei presidi diagnostici e   terapeutici di cui all’ articolo 3 della legge n. 115 del 1987;
f) all’   educazione sanitaria ed alimentare dei pazienti e della popolazione;
g) all’   aggiornamento professionale del personale.
ARTICOLO 11
1. Nell’ ambito della   programmazione regionale la Giunta Regionale predispone, sentita la competente   commissione del Consiglio Regionale, specifici progetti obiettivo per l’   attuazione, da parte delle Unità Sanitarie Locali delle Regione, degli   interventi previsti dagli articoli 2 e 7 della legge n. 115 del 1987.
2. Per   la realizzazione di tali interventi le Unità Sanitarie Locali si avvalgono dei   servizi di cui alla presente legge in coordinamento con i servizi distrettuali   per la medicina di base e per la medicina scolastica.
3. Le Unità Sanitarie   Locali si avvalgono, altresì , della collaborazione delle associazioni di   colontariato nelle forme e nei limiti previsti dall’ articolo 45 della legge 23   dicembre 1978, n. 833.
ARTICOLO 12
1. Al fine di assicurare il   coordinamento delle attività assistenziali e degli interventi operativi e   promozionali connessi con le finalità della presente legge la Giunta Regionale   nomina un apposito comitato regionale presieduto dall’ assessore Regionale alla   Sanità o da un suo delegato e composto da: – i responsabili del servizio per la   medicina ospedaliera e specialistica delle Unità Sanitarie Locali; – i   responsabili dei centri multizonali di cui ai precedenti articoli n. 3 e n. 5; –   uno specialista operante nei servizi ambulatoriali di cui all’ articolo 8   designato dal Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani; – due medici di   medicina generale di cui uno operante nei servizi di medicina scolastica,   designati dalla Federazione Regionale degli Ordini provinciali dei medici; – un   rappresentante delle associazioni di volontariato.
2. Il comitato resta in   carica tre anni ed ha compiti, tra l’ altro, di: a) formulare proposte operative   per la realizzazione coordinata dei progetti obiettivo; b) elaborare proposte   relative all’ aggiornamento professionale; c) proporre eventuali correttivi in   materia organizzativa per gli aspetti assistenziali di carattere preventivo e   diagnostico curativo, in relazione all’ attività svolta.
ARTICOLO 13
1. Agli oneri derivanti dall’   applicazione della presente legge si provvede con le somme assegnate alla   Regione ai sensi della legge n. 115 del 1987.
2. Il competente organo   regionale, in fase di ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del   fondo sanitario nazionale, può attribuire somme vincolate per l’ attuazione   degli interventi di cui alla presente legge ARTICOLO 14 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 127 Costituzione e dell’ articolo 38   dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della   sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a   chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.   Data a Campobasso, addì 20 dicembre 1989.

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