Legge Regionale n. 25 del 20-12-1989 Regione Molise
Norme per l’ istituzione e la disciplina dei servizi regionali di diabetologia.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 24 del 30 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.La presente legge disciplina l’ istituzione, l’ organizzazione e il funzionamento dei servizi di diabetologia nella regione allo scopo di potenziare le attività di prevenzione e di diagnosi e cura del diabete mellito e di agevolare l’ inserimento ed il reinserimento sociale dei cittadini affetti da tale forma morbosa.
ARTICOLO 2
1.I servizi di cui alla presente legge operano secondo parametri organizzativi e funzionali uniformi su tutto il territorio regionale e realizzano un sistema integrato di attività intra ed extra – ospedaliera in grado di assicurare prestazioni globali ed uniformi agli utenti in rapporto alle diverse fasce di età ed alle specifiche esigenze.
ARTICOLO 3
1.Nell’ ambito delle Unità Sanitarie Locali d’ Isernia, Campobasso e Larino sono istituiti i Centri ospedalieri multizonali di diabetologia quali unità funzionali aggregate alle divisioni di medicina generale dei rispettivi presidi ospedalieri.
2. Essi hanno competenza territoriale multizonale rispettivamente per le Unità Sanitarie Locali d’ Isernia, Venafro ed Agnone, Bojano e Campobasso, Larino e Termoli.
3. Svolgono funzioni di: a) ospedale diurno; b) attività ambulatoriale; c) consulenza intra ed extra – ospedaliera; d) preparazione ed aggiornamento del personale sanitario addetto ai servizi di diabetologia; e) educazione sanitaria ed attività di prevenzione in collaborazione con i servizi socio – sanitario distrettuali; f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative, delle attività dei servizi ambulatoriali ospedalieri e specialistici di cui ai successivi articoli.
4. Il ricovero dei pazienti diabetici avviene presso le corrispondenti divisioni di medicina generale
ARTICOLO 4
1. L’ Organico dei centri multizonali istituiti presso l’ Unità Sanitaria Locale d’ Isernia e presso l’ Unità Sanitaria Locale di Larino èindividuato nell’ ambito delle rispettive piante organiche come segue: – un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina di diabetologia o disciplina equipollente; – due assistenti medici dell’ area funzionale di medicina; – tre infermieri professionali; – un dietista.
2. L’ Organico del centro multizonale istituito presso l’ Unità Sanitaria Locale di Campobasso èindividuato come segue: – due aiuto corresponsabili ospedalieri della disciplina di diabetologia o disciplina equipollente; – due assistenti medici dell’ area funzionale di medicina; – quattro infermieri professionali; – un dietista.
3. Il Centro multizonale di cui al comma 2 svolge anche attività di ricerca diabetologia.
ARTICOLO 5
1.Nell’ ambito della divisione di pediatria del presidio ospedaliero" A. Cardarelli" di Campobasso èistituito, quale unità funzionale, il Centro multizonale di diabetologia pediatrica con competenza territoriale per tutte le Unità Sanitarie Locali della Regione ed avente funzioni di:
a) ospedale diurno;
b) attività ambulatoriale;
c) consulenza intra ed extra – ospedaliera;
d) aggiornamento del personale in materia di diabetologia pediatrica;
e) educazione sanitaria ed attività di prevenzione, in collaborazione con i servizi socio – sanitari distrettuali;
f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative, delle attività dei servizi pediatrici della regione in materia di diabetologia.
ARTICOLO 6
1. Alle attività del centro multizonale di diabetologia pediatrica èpreposto un aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di pediatria in possesso della specializzazione in diabetologia.
2. L’ organico della divisione di pediatria è individuato nell’ ambito della po dell’ USL con la previsione di: – tre posti di infermiere professionale; – un posto di psicologo; – un posto di assistente sanitario.
ARTICOLO 7
1. Nei presidi ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali di Venafro, Agnone e Termoli sono attivati, nell’ ambito delle divisioni di medicina generale, ambulatori ospedalieri di diabetologia.
2. Essi operano sotto la diretta responsabilità del primario della corrispondente divisione e sono in collegamento funzionale con i centri multizonali di riferimento competenti per territori.
ARTICOLO 8
1.Nei poliambulatori a gestione diretta delle Unità Sanitarie Locali prive di predisio ospedaliero èattivato un servizio ambulatoriale specialistico di diabetologia che opera in collegamento funzionale con il centro multizonale di riferimento competente per territorio.
ARTICOLO 9
1.Nei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri operanti nel settore diabetologico viene realizzato un sistema integrato interdisciplinare e polispecialistico che assicuri funzionalità ed efficienza al servizio mediante il coinvolgimento delle diverse unità operative interessate.
2. Le direzioni sanitarie dei presidi, nell’ ambito delle proprie attribuzioni, provvedono agli adempimenti di carattere organizzativo necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.
ARTICOLO 10
1. Nell’ ambito degli interventi previsti dall’ articolo 5, terzo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115 i centri multizonali di diabetologia provvedono, in particolare, anche mediante il collegamento con i servizi ambulatoriali: a) all’ elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici in materia diabetologia;
b) al montaggio epidemiologico della malattia diabetica;
c) alla diagnosi precoce della malattia;
d) alla cura ed al controllo periodico dei soggetti affetti da diabete mellito;
e) alla distribuzione gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all’ articolo 3 della legge n. 115 del 1987;
f) all’ educazione sanitaria ed alimentare dei pazienti e della popolazione;
g) all’ aggiornamento professionale del personale.
ARTICOLO 11
1. Nell’ ambito della programmazione regionale la Giunta Regionale predispone, sentita la competente commissione del Consiglio Regionale, specifici progetti obiettivo per l’ attuazione, da parte delle Unità Sanitarie Locali delle Regione, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 7 della legge n. 115 del 1987.
2. Per la realizzazione di tali interventi le Unità Sanitarie Locali si avvalgono dei servizi di cui alla presente legge in coordinamento con i servizi distrettuali per la medicina di base e per la medicina scolastica.
3. Le Unità Sanitarie Locali si avvalgono, altresì , della collaborazione delle associazioni di colontariato nelle forme e nei limiti previsti dall’ articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ARTICOLO 12
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività assistenziali e degli interventi operativi e promozionali connessi con le finalità della presente legge la Giunta Regionale nomina un apposito comitato regionale presieduto dall’ assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato e composto da: – i responsabili del servizio per la medicina ospedaliera e specialistica delle Unità Sanitarie Locali; – i responsabili dei centri multizonali di cui ai precedenti articoli n. 3 e n. 5; – uno specialista operante nei servizi ambulatoriali di cui all’ articolo 8 designato dal Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani; – due medici di medicina generale di cui uno operante nei servizi di medicina scolastica, designati dalla Federazione Regionale degli Ordini provinciali dei medici; – un rappresentante delle associazioni di volontariato.
2. Il comitato resta in carica tre anni ed ha compiti, tra l’ altro, di: a) formulare proposte operative per la realizzazione coordinata dei progetti obiettivo; b) elaborare proposte relative all’ aggiornamento professionale; c) proporre eventuali correttivi in materia organizzativa per gli aspetti assistenziali di carattere preventivo e diagnostico curativo, in relazione all’ attività svolta.
ARTICOLO 13
1. Agli oneri derivanti dall’ applicazione della presente legge si provvede con le somme assegnate alla Regione ai sensi della legge n. 115 del 1987.
2. Il competente organo regionale, in fase di ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario nazionale, può attribuire somme vincolate per l’ attuazione degli interventi di cui alla presente legge ARTICOLO 14 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 127 Costituzione e dell’ articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 20 dicembre 1989.