L.R. n. 48 13/04/1995  Disciplina del volontariato

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Marche
N. 29
del 27 aprile 1995

ARTICOLO 13
Norme finali

1.  La LR 13 dicembre 1982, n. 45, è abrogata.
2.  Gli articoli 16 e 17 ed i commi 3 e 4 dell’ articolo 20
della LR 5 novembre 1988, n. 43, sono abrogati.
3.  La lettera g) del comma 1 dell’ articolo 10 della LR
43/ 1988 è così sostituita:
” g) cura la tenuta del registro dei soggetti privati di cui
all’ articolo 18 e del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge regionale sul volontariato”.
4.  Il comma 1 dell’ articolo 18 della LR 43/ 1988 è così
sostituito:
” 1.  I soggetti di cui all’ articolo 14 a rilevanza regionale
sono altresì iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali”.
5.  Il comma 1 dell’ articolo 19 della LR 43/ 1988 è così
sostituito:
” 1.  I soggetti di cui all’ articolo 15, iscritti negli appositi
registri locali, sono informati e consultati sui programmi
e sugli atti di maggior rilievo inerenti l’ attività  assistenziale
locale;  tali soggetti hanno altresì titolo:
a) alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento
svolti e promossi dalla Regione;
b) a proporre programmi e iniziative locali in materia
assistenziale;
c) a richiedere il convenzionamento di cui all’ articolo
20″.
6.  Il comma 1 dell’ articolo 20 della LR 43/ 1988 è così
sostituito:
” 1.  I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini
della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza
sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, nonchè con i soggetti privati
di cui all’ articolo 15 e con le organizzazioni di volontariato
di cui al registro istituito dalla legge regionale sul
volontariato”.
7.  Il comma 5 dell’ articolo 31 della LR 43/ 1988 è così
sostituito:
” 5.  I comuni singoli o associati, attraverso opportune
intese anche a carattere convenzionale con i servizi
scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con
le associazioni del volontariato disponibili e iscritte nel
registro istituito dalla legge regionale sul volontariato,
assicurano le presenza di personale educativo e/ o di
animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a
disposizione secondo un programma di attività  ludico –
espressive con essi concordato”.
8.  Il comma 4 dell’ articolo 47 della LR 43/ 1988 è così
sostituito:
” 4.  La Regione garantisce, a norma dell’ articolo 4 dello
Statuto regionale, la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza
sociale, assicurando in particolare la consultazione
dei soggetti di cui all’ articolo 14 iscritti nel
registro regionale”.
9.  Il comma 5 dell’ articolo 47 della LR 43/ 1988 è così
sostituito:
” 5.  Sulla base del piano socio – assistenziale regionale, i
comuni singoli o associati predispongono il rispettivo
piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali
corrispondenti, promuovono il concorso delle IPAB,
garantendo la partecipazione dei soggetti di cui all’ articolo
15″.
10.  La lettera c) del comma 3 dell’ articolo 53 della LR
43/ 1988 è così sostituita:
” c) i soggetti non istituzionali di cui all’ articolo 15 e le
organizzazioni di volontariato che si convenzionano,
rispettivamente a norma dell’ articolo 20 della legge
regionale sul volontariato, per la utilizzazione delle loro
strutture socio – assistenziali oggetto dei contributi stessi,
con i comuni o le associazioni dei comuni territoriali
competenti”.
11.  Il comma 1 dell’ articolo 11 della LR 9 dicembre 1987,
n. 38, è così sostituito:
” 1.  Le unità  sanitarie locali per realizzare le finalità  di
cui alla presente legge si avvalgono della collaborazione
e dell’ aiuto delle famiglie dei diabetici e delle associazioni
di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge regionale sul volontariato”.

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