Modifica delle Leggi Regionali 15 giugno 1988, n. 48 e 16 settembre 1998, n. 85 concernenti le norme per l’attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 22
del 4 giugno 1999
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Servizi di diabetologia
L’art. 3 della L.R. 85/98 èsostituito dal seguente:
Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data del 10 ottobre 1998, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e dell’art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge regionale 48/1988, che vanno comunque integrate secondo le finalitàe gli obiettivi della presente legge, nei presidi ospedalieri sono istituiti i servizi di diabetologia nell’ambito del dipartimento di area medica come strutture autonome.
Nei presidi ospedalieri in cui il servizio di diabetologia èistituito ed è operante esso resta confermato.
Le Cliniche Pediatriche dell’Universitàdi Chieti e di L’Aquila convenzionate rispettivamente con le aziende U.S.L. di Chieti e di L’Aquila svolgono il servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile (Servizio Regionale di diabetologia pediatrica).
I Servizi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, assicurano l’attività diabetologica attraverso le seguente funzioni
accesso alla visita diabetologia per almeno cinque mattine ed un pomeriggio alla settimana;
agevole operativitàper gli esami fondamentali, in particolare di dosaggio della emoglobina glicosilata e specialistici;
accesso all’assistenza oftalmologica, cardiologica, neurologica, nefrologica, ostetrico-ginecologica e psicologica;
espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti e loto familiari;
compilazione di diete personalizzate;
prestazioni erogate in regime ambulatoriale o in day hospital o in regime di ricovero;
consulenze diabetologiche ai pazienti ricoverati;
collegamento con i distretti sanitari di base e con altre strutture per accertamenti e terapie più complesse, compresa l’assistenza domiciliare integrata;
consulenze podologiche eventualmente in convenzione.
ARTICOLO 2
Servizio ospedaliero di diabetologia
L’art. 4 della L.R. 85/98 è sostituito dal seguente:
La dotazione organica dei servizi di cui al 1° comma dell’art. 3 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 85, ove non giàdiversamente strutturati alla data in vigore della presente legge, è costituita da almeno:
a) tre posti di dirigente di 1° livello di cui uno responsabile per ogni struttura autonoma;
b) due posti di infermiere professionale;
c) un posto di dietista;
d) un posto di assistente sociale.
ARTICOLO 3
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale saràpubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 14 Maggio 1999