Modifica delle Leggi Regionali 15 giugno 1988, n. 48 e   16 settembre 1998, n. 85 concernenti le norme per l’attuazione della Legge 16   marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete   mellito

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 22
del 4 giugno   1999
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha   apposto il visto;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la   seguente legge:
ARTICOLO 1
Servizi di diabetologia
L’art. 3 della L.R. 85/98 èsostituito dal seguente:
Fatte   salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già  legittimamente istituite nella Regione alla data del 10 ottobre 1998, ai sensi   del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 del   D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e dell’art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n.   833, della legge regionale 48/1988, che vanno comunque integrate secondo le   finalitàe gli obiettivi della presente legge, nei presidi ospedalieri sono   istituiti i servizi di diabetologia nell’ambito del dipartimento di area medica   come strutture autonome.
Nei presidi ospedalieri in cui il servizio di   diabetologia èistituito ed è operante esso resta confermato.
Le Cliniche   Pediatriche dell’Universitàdi Chieti e di L’Aquila convenzionate   rispettivamente con le aziende U.S.L. di Chieti e di L’Aquila svolgono il   servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile   (Servizio Regionale di diabetologia pediatrica).
I Servizi, di cui ai commi 1   e 2 del presente articolo, assicurano l’attività diabetologica attraverso le   seguente funzioni

accesso alla visita diabetologia per almeno cinque mattine ed   un pomeriggio alla settimana;

agevole operativitàper gli esami fondamentali, in particolare   di dosaggio della emoglobina glicosilata e specialistici;

accesso all’assistenza oftalmologica, cardiologica,   neurologica, nefrologica, ostetrico-ginecologica e psicologica;

espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti   e loto familiari;

compilazione di diete personalizzate;

prestazioni erogate in regime ambulatoriale o in day hospital o   in regime di ricovero;

consulenze diabetologiche ai pazienti ricoverati;

collegamento con i distretti sanitari di base e con altre   strutture per accertamenti e terapie più complesse, compresa l’assistenza   domiciliare integrata;

consulenze podologiche eventualmente in convenzione.

ARTICOLO 2
Servizio ospedaliero di diabetologia
L’art. 4 della L.R. 85/98 è sostituito dal seguente:
La   dotazione organica dei servizi di cui al 1° comma dell’art. 3 della legge   regionale 16 settembre 1998, n. 85, ove non giàdiversamente strutturati alla   data in vigore della presente legge, è costituita da almeno:
a) tre posti di   dirigente di 1° livello di cui uno responsabile per ogni struttura   autonoma;
b) due posti di infermiere professionale;
c) un posto di   dietista;
d) un posto di assistente sociale.
ARTICOLO 3
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il   giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale   della Regione.
La presente legge regionale saràpubblicata nel “Bollettino   Ufficiale della Regione”.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla   osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 14 Maggio 1999

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