Norme di attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115,   recante disposizioni per la prevenzione e la cura del Diabete Mellito.

Art. 1 Obiettivi e Finalità
La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 115 del 16   marzo 1987, con la presente legge detta norme per la disciplina degli interventi   rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito mediante:
a) l’istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici   diabetologici che devono operare nella Regione;
b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate e ogni altra   iniziativa diretta a fronteggiare la malattia;
c) l’emanazione di direttive per favorire l’educazione sanitaria del   cittadino diabetico e della sua famiglia;
d) la determinazione delle linee programmatiche per la realizzazione di corsi   per l’aggiornamento e la formazione professionale del personale sanitario   addetto ai servizi diabetologi.
Art. 2  Comitato regionale diabetologico
è istituito presso il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta   regionale, il Comitato regionale diabetologico.
Il Comitato, è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è   composto:
1) dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità, Igiene e   Sicurezza sociale o un suo delegato che lo presiede;
2) dal Dirigente del Servizio di Assistenza sanitaria di base, specialistica   e farmaceutica del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale; 3) dal Dirigente   del Servizio Regionale per lo studio, la prevenzione e il trattamento del   diabete infantile di cui al successivo art. 3;
4) dagli Aiuti preposti ai servizi di diabetologia a livello ospedaliero;
5) da tre medici dei servizi ambulatoriali di diabetologia designati dal   Componente la Giunta preposto al Settore Sanità;
6) da un medico di base di medicina generale per ciascuna provincia,   designato dai rispettivi ordini provinciali dei medici;
7) da un rappresentante designato dalle Associazioni per la tutela del   diabetico organizzate su base regionale;
8) da un rappresentante designato dalle Associazioni di giovani diabetici   d’Abruzzo, maggiormente rappresentative;
9) da un rappresentante designato congiuntamente dalla Sezione Abruzzese   della Società Italiana di diabetologia e dalla Sezione abruzzese   dell’Associazione Medici diabetologici;
10) da un Funzionario del Settore Sanità della Giunta regionale appartenente   a qualifica funzionale non inferiore alla VIII, con funzioni di Segretario.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire entro 60 giorni   dalla richiesta da parte del Settore.
In caso di mancata designazione di non oltre un terzo dei Componenti, il   Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato nelle persone   già designate.
A seguito di ulteriori designazioni fuori termine, il Presidente provvede con   successivi atti alla integrazione del Comitato.
In seconda convocazione il Comitato è validamente costituito qualunque sia il   numero dei partecipanti, purché non inferiore a tre.
Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine agli interventi di   cui all’art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115.
Promuove, altresì, iniziative per il potenziamento della ricerca finalizzata   e collabora con gli organi regionali per l’emanazione di direttive rivolte a   fornire indirizzi uniformi e coordinati per l’attuazione della presente   legge.
Ai componenti del Comitato di cui ai un. 3, 4, 5, 6, 7,8 e 9 spetta, ove ne   ricorrano le condizioni, l’indennità di missione e il rimborso delle spese di   viaggio previste per i dipendenti regionali della 2a qualifica dirigenziale.
Art. 3 Servizi di diabetologia
Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete   mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data di entrata in   vigore della presente legge, ai sensi del D.P.R. 1 1 febbraio 1961, n. 249,   detta legge 12 febbraio 1968, n. 132 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e   dell’art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che vanno comunque integrate   secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge, nelle Unita’ Locali   Socio-Sanitarie, che ne sono sprovviste, sono istituiti servizi di diabetologia   con prevalente carattere ambulatoriale, collegati funzionalmente con le altre   strutture ospedaliere e sanitarie esistenti nell’ambito territoriale di   rispettiva competenza.
La seconda divisione di Pediatria del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”   della U.L.S.S. di Chieti, convenzionata con la Facoltà di Medicina della stessa   città (clinica pediatrica), svolge il servizio per lo studio, la prevenzione e   il trattamento del diabete infantile.
Ogni U.L.S.S. della Regione Abruzzo può istituire, nell’ambito delle   divisioni di area medica, una sezione di diabetologia.
Tale Sezione, nel quadro di una organizzazione dipartimentale   interdisciplinare e polispecialistica, assicura il servizio diabetologico   attraverso le seguenti funzioni:
a – attività ai diagnosi e cura in regime ai ricovero;
b – attività di consulenza specialistica interna ed esterna anche per gli   esami di laboratorio di pertinenza diabetologica;
c – assistenza in day-hospital; 
d – attività di coordinamento per assicurare l’assistenza domiciliare.
La U.L.S.S. di Pescara, avente una popolazione superiore a duecentomila   abitanti, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma,   stipula apposita convenzione con il Centro di Pescara dell’Istituto Nazionale di   Ricovero e Cura per Anziani di Ancona, riconosciuto ai sensi dell’art. 42 -comma   9° – della legge 28.12.1978, n. 833, Istituto a carattere scientifico con   Decreto del 7.8.1981 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero   della Pubblica Istruzione, già operante, inoltre, in detta stessa U.L.S.S. nel   settore del diabete mellito e malattie correlate.
Lo stesso citato Centro si collegherà funzionalmente con la struttura   ospedaliera, di cui al precedente secondo comma per lo studio, la prevenzione e   cura del diabete infantile.
Art. 4  Servizio ambulatoriale
La dotazione organica dei servizi di cui al primo comma dell’articolo 3 della   presente legge, ove non già diversamente strutturati alla data di entrata in   vigore della presente legge, è costituita da almeno:

a) due posti di assistente medico;

b)
due posti di infermiere professionale;

c) un posto di dietista;

d) un posto di assistente sociale.

Art. 5  Servizio regionale di diabetologia pediatrica
La dotazione organica del servizio, di cui al secondo comma del precedente   articolo 3, è aumentata di:
a) un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero;
b) un posto di assistente medico.
Art. 6  Servizio ospedaliero di diabetologia
La dotazione organica della Sezione, di cui al terzo comma del precedente   articolo 3, è costituita da:
a) un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero;
b) un posto di assistente medico.
Art. 7  Organizzazione Dipartimentale
Le Unità Locali Socio – Sanitarie devono assicurare la realizzazione del   metodo dipartimentale per il funzionamento dei servizi ospedalieri e   ambulatoriali di cui al 1° e 3° comma del precedente art. 3, attraverso il   coinvolgimento di tutte le strutture ospedaliere, di base, o integrative   territoriali.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente   legge, emana direttive in ordine alle modalità operative per l’attuazione del   dipartimento, osservando, in quanto applicabili, le norme di cui alla Legge   Regionale 26 aprile 1974, n. 14.
Art. 8  Educazione sanitaria
Il Settore Sanità della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale, di   cui al precedente articolo 2, annualmente emana direttive sui termini per   l’educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia.
Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di indirizzo, la   programmazione complessiva, la strutturazione temporale e quella   economica-gestionale, le Unità Locali Socio-Sanitarie provvedono all’attuazione   di corsi, tendenti all’autocontrollo della malattia, utilizzando specialisti in   diabetologia o endocrinologia o in discipline affini o equipollenti.
Art. 9  Formazione e aggiornamento professionale
La Regione, annualmente, d’intesa con gli Ordini Provinciali dei medici e con   il Comitato, di cui al precedente articolo 2, predispone interventi per la   opportuna preparazione del personale, medico e infermieristico, comunque   operante nelle Unità Locali SocioSanitarie, sul tema del diabete mellito e delle   malattie endocrine e metaboliche.
I corsi periodici, istituiti per tale scopo e finalizzati altresì al   coordinamento dell’assistenza domiciliare di base, sono organizzati in ogni   Unità Locale Socio-Sanitaria utilizzando gli specialisti compresi nell’organico   dei rispettivi servizi di diabetologia di cui ai precedenti articoli 4), 5) e   6).
Art. 10   Prevenzione
Ai fini di una corretta prevenzione della malattia diabetica, la Regione   determina le misure idonee per la predisposizione da parte delle Unità Locali   Socio-Sanitarie competenti:
a) di un programma di screening per soggetti ad altro rischio diabetogeno,   con precedenza per familiarità diabetica, macrosomia fetale, obesità;
b) delle iniziative di educazione sanitaria in tema della malattia diabetica   rivolte alla globalità della popolazione;
c) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete   mellito.
Per tali interventi, le Unità Locali Socio
Sanitarie si avvalgono dei Servizi di diabetologia di cui alla presente   legge, in coordinamento con i Servizi di Medicina Scolastica, di Medicina   Sportiva e di Prevenzione e dei Medici di base.
Art. 11  Modalità di cure
Per migliorare le modalità di diagnosi e cura, i servizi Specialistici   diabetologici provvedono in particolare:
a) alla elaborazione dei protocolli diagnostici e terapeutici in campo   diabetologico; b) al monitoraggio epidemiologico del territorio regionale;
c) alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
d) alla prevenzione delle sue complicanze; e) alla cura e al monitoraggio   clinico-metabolico del diabetico;
f) all’instaurazione di un rapporto di consulenza con i medici di base e con   gli specialisti ambulatoriali del territorio, attuando gli istituti previsti dai   rispettivi Accordi Collettivi Nazionali;
g.) alle attestazioni, in coordinamento con i Servizi di Medicina Sportiva,   dell’idoneità fisica del diabetico ad attività agonistiche.
La Giunta regionale emana, inoltre, d’intesa con la competente Commissione   Consiliare, disposizioni per la fornitura in forma diretta dei presidi   diagnostici e terapeutici, di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell’a   febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. 17 febbraio 1982, n. 46, e di altri   eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, con a garanzia comunque del diretto   controllo dei servizi di diabetologia di cui all’art. 3.
A tal fine si osservano le norme di cui all’art. 4 della legge 16 marzo 1987,   n. 115.
Art. 12  Associazione di volontariato diabetici
La Regione riconosce nel contesto della legge regionale sul volontariato,   l’apporto delle associazioni dei diabetici e delle loro famiglie per cui ne   favorisce la costituzione, ne coordina e promuove l’attività.
Le Unità Locali Socio-Sanitarie, per realizzare le finalità, di cui alla   presente legge, si avvalgono della collaborazione di dette associazioni nella   forma e nei limiti previsti dalla legge regionale 16 giugno 1987, n. 32.
Art. 13  Norma finanziaria
All’onere derivante dall’applicazione dell’ultimo comma del precedente   articolo 2 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dalla legge   regionale del 2 febbraio 1988, n. 15, ed iscritto al Cap. 011425 dello stato di   previsione della spesa.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con   i fondi di cui alla legge 16 marzo 1987, n. 115, nonché con i fondi a   destinazione vincolata, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 3   della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 3 e iscritti al Cap. 081500 (Fondo   Sanitario di parte corrente) dello stato di previsione della spesa.
Art. 14 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno   successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della   Regione.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della   Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come   legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 15 giugno 1988.
MATTUCCI

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