CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI – E LA FDG – FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANILE. L’anno duemilaquattro, addì 18 del mese di novembre con la presente convenzione, da valere a tutti gli effetti di legge, tra il Ministero della Salute- Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali, codice fiscale 80242250589, con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1, di seguito indicato come “Ministero”, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Roberto Iadicicco e la Federazione Nazionale Diabete Giovanile codice fiscale 97017810157, con sede in Cagliari, Piazza Galilei n. 32, di seguito indicato come “FDG”, rappresentato dal Presidente, Dott. Antonio Cabras premesso * che il Piano Sanitario Nazionale 2003/2005 denuncia il costante incremento del diabete e delle malattie metaboliche nella popolazione quale causa di morbilità e di mortalità nel nostro Paese; * che la prevenzione primaria e secondaria delle malattie metaboliche rientra tra gli obiettivi generali del Piano Sanitario Nazionale 2003/2005; * che il Ministero, nel corrente anno 2004, intende realizzare, con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e con le società scientifiche maggiormente rappresentative nel settore, una campagna di informazione volta a diffondere la cultura della prevenzione del diabete e la promozione della corretta alimentazione; * che l’importanza del ruolo delle Associazioni di Volontariato, già riconosciuto nell’art. 45 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, è espressamente ribadito dall’art. 14 del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni; * che la FAND, l’AID (Associazione Italiana Difesa Interessi Diabetici), l’ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) e la FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile) risultano attualmente le più rappresentative Associazioni di volontariato e di pazienti operanti nel settore, in termini di iscritti e di presenza sul territorio a livello nazionale; * che in data 5 luglio 2004 le Associazioni sopra citate, nell’ ambito di un progetto comune, hanno collegialmente raggiunto con il Ministero un accordo di ripartizione della somma stanziata per la realizzazione di specifiche attività di comunicazione nell’ambito di una campagna nazionale unitaria; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 (oggetto) Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, la FDG è incaricata di realizzare, anche in nome e per conto delle altre Associazioni firmatarie dell’ accordo di cui alle premesse, nell’ambito di una campagna di comunicazione nazionale ed unitaria, eventi, tra i quali anche l’organizzazione della Giornata Nazionale del Diabete, con lo scopo di approfondire il tema della campagna, secondo le modalità di cui al progetto esecutivo allegato ( All..n.1 ) che costituisce parte integrante della presente convenzione. Art.2 ( coordinamento ) La FDG si impegna a realizzare le iniziative di cui al precedente articolo 1, uni formandosi alle direttive che il Ministero della Salute riterrà di impartire. Dal suo canto, il Ministero si impegna a fornire ogni utile supporto organizzativo, informativo e amministrativo, al fine di garantire una sinergica e fattiva collaborazione. Art.3 (Comitato di Valutazione) Con decreto direttoriale verrà istituito all’interno del Ministero un Comitato con il compito di valutare, verificare e validare le varie fasi di esecuzione del progetto, anche ai fini della liquidazione dei pagamenti previsti dalla presente convenzione. Art.4 (Durata) La convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di comunicazione, da parte del Ministero, dell’ avvenuta registrazione presso l’organo di controllo del decreto di approvazione della convenzione stessa. Qualora si rendesse necessaria una proroga per la realizzazione dell’attività oggetto della presente convenzione, La FDG dovrà darne comunicazione al Ministero entro i 30 giorni precedenti alla scadenza, motivando adeguatamente la richiesta. Il Ministero, valutate le ragioni della richiesta stessa, può concedere un periodo di proroga. Art. 5 (relazioni sull ‘attività) La FDG trasmette al Ministero una relazione sull’attività svolta, sulle spese effettivamente sostenute e sui risultati conseguiti, da produrre al termine del primo semestre oppure, in ogni caso, al completamento del 50% delle attività svolte. Alla scadenza dell’accordo e, in ogni caso, al completamento delle attività previste, la FDG trasmette una relazione finale. La FDG nomina un responsabile del progetto, con funzioni di referente nei rapporti con il Ministero, per tutto quanto concerne I’ esecuzione della presente convenzione. Art. 6 (diritto di esclusiva) I llogo, l’immagine della campagna ed in generale l’intera attività creativa prodotta in relazione alle attività di cui all’art. 1 è di proprietà del Ministero, il quale se ne potrà avvalere senza limiti di tempo e senza ulteriori oneri. Art. 7 omissis Art. 8 (responsabilità) In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del presente contratto. Art. 9 (miglioramento del prezzo) omissis Art. 10 (registrazione) Ai soli fini fiscali, la presente convenzione, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata, solo in caso d’uso, per il combinato disposto dagli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n.131/86 e dell’art.l, punto b) dell’allegato A -tariffil, parte Il dello stesso Decreto, a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. Art. 11 (risoluzioni) E’ facoltà del Ministero risolvere il presente atto qualora accerti che, per causa imputabile alla FDG, lo svolgimento delle attività previste non avvenga secondo i tempi e le modalità dell’accordo. Nel qual caso, si conviene espressamente che la FDG nulla avrà a pretendere per le sole attività di cui sia accertata la non corretta esecuzione. Art. 12 (collegio arbitrale) omissis La presente convenzione è redatta in quattro esemplari, due per il Ministero, uno per la FDG e uno per l’organo di controllo. Il presente atto sarà impegnativo per il Ministero solo a seguito della intervenuta registrazione di cui all’art. 4 da parte del competente organo di controllo. Tutte le spese di copia, stampa e carta bollata sono ad esclusivo carico della FDG. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Per la FDG ll Presidente (Dott. Antonio Cabras) Per il Ministero della Salute Direttore Generale della Direzione Generale della comunicazione e relazioni istituzionali (Dott. Roberto Iadicicco )
Condividi
Translate »
fdgdiabete

GRATIS
VIEW